Piscina non pertinenza urbanistica e sanatoria subordinata a opere: legittimo il diniego (TAR Puglia n. 511 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La piscina non costituisce pertinenza in senso urbanistico: comporta trasformazione durevole del territorio, svolge funzione autonoma rispetto all’edificio e incide invasivamente sul sito, sicché la sua realizzazione esige il previo permesso di costruire. Il requisito della doppia conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 va verificato anche rispetto allo strumento urbanistico solo adottato, poiché l’adozione attiva le misure di salvaguardia che sospendono ogni pratica edilizia in contrasto. È inammissibile la sanatoria subordinata all’esecuzione di ulteriori opere edilizie, anche se finalizzate a ricondurre il manufatto nella legalità, perché l’accertamento di conformità presuppone l’integrale conformità delle opere già eseguite.
Il Fatto
La ricorrente ha realizzato presso un immobile una piscina con vano tecnico interrato. Il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune ha respinto, con provvedimento del 24.08.2020, l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, dopo tre comunicazioni di motivi ostativi e richiamando una circolare dirigenziale del 2016. Contro quel diniego è stato proposto ricorso al TAR Puglia.
Nelle more, il Comune ha rilasciato nel 2021 l’accertamento di compatibilità paesaggistica, con prescrizioni di eliminazione della pedana, ricolorazione del fondo e rimozione del piazzale circostante. La ricorrente ha quindi presentato una nuova istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, corredata da un progetto di adeguamento dello stato dei luoghi. Su questa si è formato il silenzio-rigetto, impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rigetta ricorso principale e motivi aggiunti. Sul primo versante esclude il requisito della doppia conformità: l’opera si pone in contrasto con gli artt. 130 e 128 delle NTA del PUG, e l’adozione dello strumento urbanistico ha attivato le misure di salvaguardia ex art. 13 L.R. n. 20/2001, che sospendono per due anni ogni pratica edilizia in difformità.
Il Collegio respinge l’argomento secondo cui il PUG, al momento della realizzazione, era solo adottato e non approvato. L’adozione delle misure di salvaguardia escludeva di per sé il rilascio di titoli difformi dallo strumento adottato, sicché il difetto di doppia conformità prescinde dall’approvazione finale.
Quanto alla pretesa natura pertinenziale, il TAR richiama il principio per cui la piscina non è pertinenza urbanistica: è struttura che incide invasivamente sul sito e postula il previo permesso di costruire, rilasciabile solo se la nuova costruzione è compatibile con gli strumenti urbanistici e di tutela paesaggistica vigenti (TAR Napoli, Sez. VII, 29.02.2024, n. 1360). Il titolo, nella specie, mancava.
Il secondo profilo è assorbente. Il progetto allegato alla nuova istanza differisce da quello originario: prevede l’adeguamento alle prescrizioni impartite in sede paesaggistica. Tale differenza esclude di per sé il rilascio del titolo in sanatoria. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, 09.05.2023, n. 4671: non è ammissibile un permesso in sanatoria subordinato all’esecuzione di ulteriori opere, anche se finalizzate a ricondurre il manufatto nella legalità, perché l’accertamento di conformità presuppone la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità urbanistica.
La difformità rispetto al PUG e l’inammissibile subordinazione della sanatoria a ulteriori interventi rendono legittimo l’operato dell’Amministrazione. Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati; le spese di lite sono compensate in ragione della natura delle questioni.
Nota della Redazione
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