Carta docente e ottemperanza all’obbligo di pagamento del Ministero (TAR Lombardia n. 676 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza quando l’amministrazione, ritualmente intimata e costituita, non abbia adempiuto al titolo di condanna esecutivo e non abbia contestato il credito nell’an e nel quantum. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice assegna all’amministrazione un nuovo termine per il pagamento integrale. In caso di ulteriore inadempimento nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, e pone a carico dell’amministrazione inadempiente compenso e spese. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro, con la sentenza n. 382/2023 del Tribunale di Lodi, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in favore della ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2018/19 e dal 2020/21 fino al 2022/23 nel rispetto dei vincoli di legge.

La sentenza era stata notificata a mezzo PEC al Ministero, che l’aveva ricevuta il 12 gennaio 2024. Da quella data decorreva il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che seguisse alcun adempimento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento della Carta Docente per euro 2.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Il titolo posto a base dell’ottemperanza era passato in giudicato ed era stato notificato ritualmente. Rispetto ad esso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostravano che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non aveva formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risultava contestato nell’an e nel quantum.

Da ciò il Tribunale ha fatto discendere la declaratoria di inottemperanza del Ministero intimato. Al resistente è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.

Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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