Artato frazionamento eolico: potenza calcolata sul solo progetto sottoposto a VIA (Cons. Stato n. 1481 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’individuazione dell’autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale di un impianto eolico, la potenza complessiva rilevante per il superamento della soglia dei 30 MW si calcola “sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione”, escludendo gli impianti localizzati in aree contigue, riconducibili al medesimo centro di interesse o al medesimo punto di connessione per i quali sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale. Il fenomeno dell’artato frazionamento di un impianto unitario si distingue dalla valutazione degli impatti cumulativi e postula la prova di una concreta finalità elusiva della normativa applicabile. In difetto di tale dimostrazione, e in mancanza della prova di un concreto pregiudizio, la fattispecie non è configurabile. Il diniego che non dia conto, con motivazione effettiva, delle osservazioni presentate ex art. 10-bis legge n. 241/1990 è illegittimo, non potendo la lacuna essere sanata ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 quando il vizio dedotto non sia di incompetenza.
Il Fatto
La società ha chiesto nel 2008 il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, unitamente alla VIA, per un parco eolico da realizzarsi in un comune della provincia di Benevento. Il progetto originario prevedeva venti aerogeneratori per 60 MW. Nel corso del procedimento la Regione ha imposto una valutazione congiunta con altri due impianti della stessa società, ubicati in comuni limitrofi.
Dopo un decreto di VIA del 2016, un progetto definitivo ottimizzato e un contenzioso sul silenzio conclusosi con accoglimento, la Regione ha respinto l’istanza con decreto del 31 dicembre 2021. Il diniego si fondava su un preteso artato frazionamento di un impianto unitario, sulla conseguente competenza statale e sull’inefficacia della VIA per mancato avveramento della condizione paesaggistica. Il TAR Campania ha respinto il ricorso e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti. La società ha appellato, dichiarando di aver rinunciato agli altri due impianti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto il fatto, accertando che dei tre impianti originari residua solo quello oggetto di causa, ridotto a sette aerogeneratori per 26,6 MW, potenza inferiore sia alla soglia dei 30 MW sia ai 28,8 MW autorizzati con la VIA del 2016. Su questa base esclude la competenza statale.
Il nucleo argomentativo è la distinzione tra impatti cumulativi e artato frazionamento. Il primo riguarda gli effetti paesaggistici o ambientali derivanti dalla compresenza di più impianti nella medesima zona; il secondo una pluralità formale di impianti riconducibili a un unico centro di interessi, finalizzata a eludere le soglie di potenza. Richiamando l’art. 7-bis cod. ambiente e il punto 2 dell’allegato II, il Collegio rileva che la potenza va calcolata sul solo progetto sottoposto a valutazione, con esclusione degli impianti contigui già dotati di provvedimento ambientale.
Nel caso concreto il progetto residuo non supera la soglia e, per espressa previsione legislativa, non opera il cumulo con l’impianto limitrofo, già assistito da VIA. La competenza sulla valutazione preliminare ex art. 6, comma 9, cod. ambiente è quindi regionale. Esclusa la competenza statale, la Corte ritiene non provata alcuna finalità elusiva: manca la dimostrazione del concreto pregiudizio o della violazione di norme di legge. Il richiamo alla giurisprudenza sugli elementi sintomatici dell’unitarietà, già enunciati in Cons. Stato n. 282 del 2023, non è sufficiente senza la prova dell’effetto elusivo.
Quanto al secondo motivo, il Collegio accoglie la censura di violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. Il diniego si limita a dichiarare non accoglibili le controdeduzioni, con mera formula di stile che non motiva il mancato accoglimento delle osservazioni puntuali della società. Non ricorrono i presupposti dell’art. 21-octies, comma 2, poiché il vizio di incompetenza dedotto è escluso.
Le censure sui motivi aggiunti restano assorbite. L’appello è accolto, la sentenza riformata, il ricorso di primo grado accolto e il diniego annullato, fermo il riesercizio del potere. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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