Divieto prefettizio di detenzione armi e valutazione prognostica di inaffidabilità (TAR Molise n. 305 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La licenza di porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di detenzione delle armi, derogabile in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi, anche solo potenziali, che l’Autorità di pubblica sicurezza è chiamata a prevenire. Il potere di cui all’art. 39 del T.U.L.P.S. ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e si fonda su un giudizio prognostico di inaffidabilità del soggetto, da svolgersi secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che richiede un attendibile grado di verosimiglianza e non la certezza oltre ogni ragionevole dubbio. A tal fine è sufficiente anche un singolo elemento idoneo a incrinare ragionevolmente il convincimento di un uso appropriato delle armi. Il giudizio di non affidabilità può fondarsi su denunce-querele anche archiviate o rimesse, e su condotte non attinenti all’uso delle armi, purché l’istruttoria e la motivazione siano adeguate.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare, dal 1996, di licenza di porto d’armi per uso di caccia e del relativo nulla osta alla detenzione. Nel mese di maggio 2020, nell’ambito di un dissidio legato a un rapporto di lavoro, veniva denunciato per comportamenti minacciosi; la denuncia-querela era poi rimessa il 22 settembre 2020.
La Prefettura, sulla base dell’informativa dell’Arma e di due pregresse denunce del 2012 e del 2016, adottava dapprima un divieto cautelare di detenzione e, il 29 dicembre 2020, un divieto definitivo ex art. 39 del T.U.L.P.S.. Il ricorrente impugnava gli atti chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta anzitutto l’istanza istruttoria volta all’acquisizione delle note dei Carabinieri, già prodotte dall’Amministrazione. Quanto alla doglianza sulla delega di firma, il provvedimento risulta sottoscritto dal Vice Prefetto Vicario: secondo la Tabella 3 dell’Allegato A del D.M. 13 maggio 2014, questi sostituisce il Prefetto in caso di assenza o impedimento in tutte le sue funzioni, e tale impedimento si presume, senza necessità di ulteriori riscontri.
Passando al merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: la licenza è un’autorizzazione di polizia e la sua motivazione poggia su un giudizio prognostico in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento del soggetto.
Nel settore delle armi la valutazione comparativa vede prevalere l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità rispetto a quello del privato. Il pericolo di abuso è valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, con prognosi assistita da attendibile verosimiglianza.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene che la Prefettura abbia svolto un’adeguata istruttoria e motivazione. La denuncia-querela del 2020, pur rimessa, non fa venir meno il fatto storico e denota una possibile inclinazione a perdere l’autocontrollo. Le pregresse denunce del 2012 e del 2016, benché sfociate in archiviazione o ancora sub iudice, potevano essere valorizzate nel giudizio discrezionale, non cancellando gli esiti processuali le caratteristiche oggettive dei fatti ascritti.
Il Collegio esclude poi che il giudizio di inaffidabilità debba necessariamente fondarsi su episodi di uso o abuso delle armi: è sufficiente che l’Autorità abbia accertato, con adeguata motivazione, l’insufficienza delle garanzie offerte dalla complessiva condotta dell’interessato. Respinta anche la censura sul difetto di considerazione delle memorie procedimentali, la legittimità dell’atto esclude in radice la domanda risarcitoria, mancando il requisito del danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ.. Il ricorso è integralmente respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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