Proroga TPL natura discrezionale e interesse alla concorrenza (TAR Lombardia n. 3050 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La proroga dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale prevista dall’art. 24, co. 5 bis, d.l. 4/2022 non costituisce esito vincolato al mero riscontro degli investimenti prospettati dal gestore. La norma richiede una valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione, espressa dal verbo “possono”, sulla significatività degli investimenti futuri orientati alla sostenibilità ambientale e alla qualità del servizio. La proroga è istituto eccezionale, che chiude il mercato alla concorrenza, e può essere negata anche per ragioni di interesse generale all’apertura del mercato, specie quando i contratti siano stati già più volte prorogati. Il gestore deve presentare un’istanza tempestiva e corredata di un piano economico finanziario rispettoso delle misure regolatorie; il soccorso istruttorio non supplisce alla sua integrale omissione, in virtù del principio di autoresponsabilità dell’operatore professionale.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce servizi di trasporto pubblico locale su gomma nella Provincia di Monza e Brianza e nel bacino della Città metropolitana di Milano in forza di contratti conseguiti mediante pubblica gara, con scadenza da ultimo prorogata al 31 dicembre 2023. Il 14 dicembre 2023 la società ha chiesto all’Agenzia TPL un’ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2026, invocando l’art. 24, co. 5 bis, d.l. 4/2022 e un piano di investimenti orientati alla sostenibilità e al miglioramento del servizio.
L’Agenzia ha respinto l’istanza con nota prot. 4092 del 28 dicembre 2023, fondandosi su tre ragioni: incompatibilità con le tempistiche dei nuovi affidamenti fissate nella delibera assembleare n. 4/2023; non significatività degli investimenti; assenza di un piano economico finanziario. Con determinazione n. 114/2023 ha disposto una proroga tecnica sino al 31 dicembre 2025 o al subentro del nuovo gestore. La società ha impugnato tali atti davanti al TAR Lombardia, che ha respinto la domanda cautelare e, all’udienza del 24 ottobre 2024, ha deciso il ricorso nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo e distingue due ipotesi di proroga. L’art. 4, par. 4, Regolamento CE 1370/2007 riguarda gli investimenti effettuati in corso di contratto, con ammortamento superiore alla durata del rapporto; l’art. 24, co. 5 bis, d.l. 4/2022 concerne invece investimenti programmati pro futuro, successivi alla scadenza contrattuale. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 348 del 2024, il TAR sottolinea che la proroga interna è ancorata a un autonomo presupposto e sottende un giudizio tecnico-discrezionale sulla significatività degli investimenti, non un semplice calcolo automatico.
Sul primo motivo, il Tribunale esclude il carattere vincolato della proroga. Il dato letterale (“possono applicare”) e la ratio della norma confermano la discrezionalità dell’amministrazione. La proroga è istituto eccezionale, che comprime la concorrenza e rafforza il gestore uscente, come emerge dal Considerando n. 15 del Regolamento 1370/2007. Essa può dunque essere negata anche per interesse generale all’apertura del mercato. Quanto all’asserita inversione logica, il TAR rileva che l’istanza è stata presentata solo quindici giorni prima della scadenza, mentre la delibera programmatoria è del giorno successivo: non si può pretendere che l’amministrazione sospenda la programmazione delle gare per vagliare una domanda intempestiva. Ne deriva l’irrilevanza della censura sul preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990, poiché il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
Sul secondo motivo, il Tribunale conferma la non significatività degli investimenti. Il piano presentato copre il periodo 2019-2025 e riguarda in prevalenza il passato, mentre la norma richiede un impegno futuro (“si vincoli a effettuare”). Quanto alla quota a carico dell’ente concedente, pari al 79,34%, si tratta di valutazione discrezionale di convenienza economica, sindacabile solo per manifesta illogicità, nella specie non dimostrata.
Sul terzo motivo, relativo all’assenza di piano economico finanziario, il TAR osserva che all’istanza era allegato un prospetto di una sola pagina, non assimilabile a un piano. Il soccorso istruttorio ex art. 6, co. 1, lett. b), l. 241/1990 va letto alla luce dell’autoresponsabilità e non può sopperire in toto alle carenze di un operatore professionale. Il rigetto del terzo e del quarto motivo, concernenti le tempistiche della gara e la proroga tecnica, è sorretto dall’assorbimento delle ragioni già esposte; le pretese sui corrispettivi esulano dalla giurisdizione amministrativa ex art. 133, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e compensazione verso la Città metropolitana.
Nota della Redazione
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