Concorso straordinario marescialli, platea limitata ai primi concorsi utili (Cons. Stato n. 6950 del 06.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la riserva di partecipazione al concorso straordinario per il reclutamento dei Marescialli delle Forze Armate, prevista dall’art. 2197-ter c.o.m., in favore del solo personale transitato in servizio permanente nei primi due concorsi utili per l’immissione nel ruolo Sergenti e nei primi tre concorsi utili per l’immissione nel ruolo Volontari in servizio permanente, ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 36 del d.lgs. n. 196/1995. La soglia temporale delle prime procedure concorsuali successive all’entrata in vigore del medesimo decreto riflette una scelta di discrezionalità legislativa volta a recuperare il deficit di tutela subito da chi aveva già un rapporto di servizio in corso al momento della riforma. Non sussiste disparità di trattamento rispetto a chi è transitato in servizio permanente con concorsi successivi, versando costui in una condizione soggettiva differenziata quanto a tempi di arruolamento. La questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., è manifestamente infondata, poiché la norma recepisce senza innovare il bacino individuato in origine dalle disposizioni transitorie.

Il Fatto

Alcuni sottufficiali dell’Aeronautica militare, arruolati ai sensi della legge n. 958/1986 e transitati in servizio permanente con un concorso successivo al terzo, impugnavano davanti al TAR Lazio il decreto ministeriale di indizione del concorso interno straordinario per titoli ed esami per il reclutamento dei Marescialli, oltre agli atti di nomina dei vincitori. Il bando ammetteva solo il personale transitato in servizio permanente nei primi due concorsi utili per il ruolo Sergenti e nei primi tre per il ruolo Volontari in servizio permanente.

I ricorrenti lamentavano violazione di legge, eccesso di potere e disparità di trattamento, sollevando in subordine l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 94/2017. Il TAR respingeva i ricorsi e compensava le spese. Proponevano appello i soccombenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi e li reputa infondati. Il nodo interpretativo riguarda la locuzione “primi concorsi utili”: secondo gli appellanti essa ricomprenderebbe anche le procedure successive, mancando ragioni obiettive per escluderle. La tesi non convince. Le norme transitorie tracciano una precisa soglia temporale decorrente dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 196/1995 e non possono estendersi a concorsi banditi in epoca posteriore.

Il Consiglio di Stato richiama e conferma la pronuncia dell’Adunanza di Sezione del 14 ottobre 2020, che aveva già chiarito come l’art. 2197-ter c.o.m. recepisca pedissequamente, senza innovare, il bacino individuato dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 196/1995. Quel bacino era stato circoscritto dal legislatore del riordino per recuperare un deficit di diseguaglianza sostanziale in favore delle categorie maggiormente penalizzate dalla riforma: personale già in servizio i cui rapporti erano in corso mentre il decreto entrava in vigore e che vedeva peggiorare la propria aspettativa di carriera.

La lettura testuale e sistematica dell’art. 35, che apre il Capo VII sulle norme transitorie, conferma l’esito: la formula “i primi due concorsi utili” del comma 2 va raccordata alla “data di entrata in vigore del presente decreto” menzionata al comma 1. Quanto agli appellanti, essi hanno preso servizio successivamente, circostanza materiale oggettiva che giustifica il differente trattamento e impedisce di configurare alcuna disparità costituzionalmente rilevante.

La questione di costituzionalità è manifestamente infondata: la norma riflette valutazioni di discrezionalità legislativa e, del resto, la censura avrebbe dovuto rivolgersi agli artt. 35 e 36 del decreto del 1995, che individuano ab origine i destinatari della stabilizzazione. Il Collegio esclude inoltre, pur non sollecitato, profili di incompatibilità con il diritto eurounitario e con la direttiva 2000/78/CE, in ragione delle oggettive ragioni connesse alla scansione temporale delle procedure.

L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in considerazione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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