Balcone in facciata e decoro architettonico: serve il consenso condominiale (Cons. Stato n. 6951 del 06.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato, sancito dall’art. 1120 cod. civ. in tema di innovazioni, si applica anche alle modificazioni consentite al singolo condomino ai sensi dell’art. 1102 cod. civ. La trasformazione di una preesistente finestra in balcone a sbalzo sulla facciata principale incide obiettivamente sull’impronta estetica dell’edificio e integra un intervento che eccede il perimetro dell’art. 1102 cod. civ., rientrando nell’ambito applicativo dell’art. 1120 cod. civ. Ne consegue la necessità del consenso dell’assemblea condominiale. Il Comune, nel controllo sulla SCIA, può verificare la veridicità dell’attestazione circa la titolarità esclusiva dell’intervento o l’esistenza dell’assenso dei terzi titolari di diritti reali.
Il Fatto
Un condomino ha presentato una SCIA per la realizzazione, in corrispondenza di una porta finestra già esistente, di un balcone a sbalzo sulla facciata principale dell’edificio. Il Comune ha vietato, ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, la prosecuzione dell’attività, rilevando l’incidenza dell’opera sul decoro architettonico e l’assenza dell’atto di assenso condominiale.
Il TAR Liguria ha respinto il ricorso, ritenendo che la realizzazione del balcone incidesse su un bene comune e che il Comune potesse verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella SCIA. Il condomino ha proposto appello articolando sette motivi, incentrati sulla riconducibilità dell’intervento all’art. 1102 cod. civ. e sull’insussistenza dell’obbligo di autorizzazione assembleare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato innanzitutto l’assunto secondo cui l’intervento sarebbe stato assentito dal Condominio. La verifica dell’assemblea condominiale non ha confermato alcun consenso alla realizzazione dell’opera. Il parere preventivo del Comune, del resto, aveva subordinato la modifica al previo parere dell’assemblea, qualificando l’intervento come innovazione incidente sul decoro architettonico.
Il nodo centrale riguarda la qualificazione dell’opera. L’appellante sosteneva la riconducibilità all’art. 1102 cod. civ., con conseguente irrilevanza dell’autorizzazione condominiale. Il Consiglio di Stato ha invece valorizzato le caratteristiche obiettive dell’intervento: la facciata presentava esclusivamente balconi incassati, sicché la realizzazione di un balcone a sbalzo era idonea a modificare l’impronta estetica del fabbricato.
Su questa base il Collegio ha richiamato il principio di Sez. IV n. 7277 del 25 luglio 2023, secondo cui alle modificazioni consentite al singolo si applica il divieto di alterare il decoro architettonico statuito dall’art. 1120 cod. civ. in tema di innovazioni. Ha inoltre richiamato il precedente della Sez. II n. 8663 del 30 ottobre 2024, che esige il consenso del condominio quando il singolo intenda realizzare opere che modifichino la facciata dell’edificio.
Il decoro architettonico delle facciate costituisce bene comune: ogni lavoro che vi incida sensibilmente necessita dell’assenso dell’assemblea, a prescindere dal giudizio sul risultato estetico. Il Collegio ha quindi respinto anche le censure di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 23 e 42 Cost. e il dedotto difetto di giurisdizione, emergendo una precisa potestà autorizzativa dell’amministrazione suffragata dall’acquisizione del consenso condominiale.
Prive di rilievo sono risultate le doglianze sulla carenza di simmetria, sulla non visibilità del balcone dalla pubblica via e sulla genericità delle contestazioni, profili di merito estranei al giudizio di legittimità. L’appello è stato respinto, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.