Voto assistito solo per impedimento fisico e scrutinio ancorato ai motivi (Cons. Stato n. 4360 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ammissione al voto assistito nelle elezioni comunali presuppone un impedimento di carattere fisico che non consente la materiale espressione del voto, di gravità e natura analoghe alla cecità, all’amputazione delle mani e alla paralisi richiamate dall’art. 41 d.P.R. n. 570/1960. Una patologia esclusivamente o prevalentemente psichica non integra il presupposto, perché l’accompagnatore finirebbe per sostituire l’elettore nella formazione della volontà, in contrasto con i principi di personalità e libertà del voto. L’eccezionalità dell’istituto impone interpretazione stretta: in mancanza di descrizione della patologia nel verbale di sezione, la sola allegazione del certificato non sana il difetto. Nel giudizio elettorale la verificazione è mero accertamento dei fatti non desumibili dai documenti e non può ampliare il thema decidendum, né fondare vizi inediti rispetto ai motivi del ricorso.

Il Fatto

Due liste contrapposte si contendono il risultato delle elezioni comunali del 2025: la lista risultata più votata per un margine di due suffragi e quella seconda classificata. I candidati della prima impugnano la sentenza del TAR Puglia che, accogliendo la domanda subordinata dei ricorrenti, ha annullato le operazioni di voto in quattro sezioni per asserita illegittimità di plurime ammissioni al voto assistito e ha disposto la rinnovazione della consultazione.

I candidati della lista seconda classificata propongono appello incidentale avverso la parte della sentenza che ha respinto la domanda principale di annullamento e correzione del risultato, lamentando la mancata attribuzione di voti in quattro sezioni. La Sezione sospende l’esecutività della sentenza impugnata e dispone verificazione sui plichi delle sezioni oggetto dell’appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria l’appello incidentale, il cui eventuale accoglimento assorbirebbe quello principale. Disattende l’istanza di estensione della verificazione a due schede non comprese nell’ordinanza istruttoria: il giudizio elettorale non è espressione di giurisdizione di diritto obiettivo e il ricorso non può trasformarsi in riesame generale dello scrutinio. La verificazione non è strumento per ampliare la materia del contendere, delimitata dai motivi del ricorso di primo grado, e dalla stessa non possono dedursi vizi inediti.

Nel merito, la scheda con la X cerchiata accanto al simbolo di una lista e la X nel riquadro dell’altra presenta segni equivalenti quanto a espressione della volontà: il voto non è univocamente attribuibile. In caso di errore materiale l’elettore deve chiedere la sostituzione della scheda. Le preferenze scritte nel riquadro di una lista diversa da quella di appartenenza dei candidati determinano nullità del voto per insanabile contraddittorietà, non potendosi escludere che l’elettore ritenesse quei consiglieri appartenenti alla lista votata col segno.

Lo scarabocchio indecifrabile nel riquadro delle preferenze, senza alcun contrassegno su lista, integra un’incompiutezza della manifestazione di voto non riconducibile alla semplice deformazione delle generalità. Parimenti non conservabile è il voto con croci su due liste e preferenza riferibile a un’ipotesi di omonimia.

Quanto all’appello principale, l’art. 41 d.P.R. n. 570/1960 ammette l’assistenza per infermità fisica analoga a cecità, amputazione e paralisi. L’impedimento che si manifesti in stato di alterazione psichica non legittima il voto assistito, perché l’accompagnatore inciderebbe sulla stessa formazione della volontà. Il primo giudice non ha qualificato clinicamente le patologie, ma ha constatato l’assenza dei presupposti: la nomina del tutore e la generica disabilità non provano l’impedimento materiale; il certificato che non descrive la patologia e attesta solo l’impossibilità di votare senza accompagnatore è insufficiente; la mancata allegazione dei certificati al verbale e l’assenza di indicazione della patologia nei verbali della quarta sezione precludono la prova. Essendo l’istituto eccezionale rispetto alla regola, ne va predicata interpretazione rigorosa. Entrambi gli appelli sono respinti, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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