Concorso notarile, la tagliola scatta solo per errori realmente insanabili (Cons. Stato n. 6663 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso notarile il meccanismo di interruzione delle correzioni previsto dall’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006 opera solo in presenza di nullità o di gravi insufficienze intese in senso rigorosamente restrittivo, perché destinate a impedire la prosecuzione della valutazione. Non integra errore ostativo la soluzione prospettata dal candidato che, pur non condivisa dalla Commissione, risulti giuridicamente sostenibile alla luce del dato normativo e giurisprudenziale. La valutazione delle prove resta espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile nei soli limiti del macroscopico travisamento e della manifesta irrazionalità, ma il giudice amministrativo può rilevare l’illegittimità dell’applicazione dei criteri che la Commissione stessa si è data, anche in presenza di un principio di prova della lamentata disparità di trattamento.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso a quattrocento posti di notaio indetto con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 3 dicembre 2019. Dopo la lettura del primo e del secondo elaborato, la Commissione lo dichiarava non idoneo senza procedere alla lettura del terzo, applicando il meccanismo della tagliola e la scheda di valutazione a formulazione standard.
Il TAR Lazio, Sez. I, respingeva il ricorso con sentenza 28 febbraio 2024, n. 3920, ritenendo il provvedimento adeguatamente motivato. Il candidato proponeva appello, lamentando la mancata verifica dell’attendibilità del giudizio tecnico e la disparità di trattamento rispetto alla correzione degli elaborati di altri candidati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 166/2006 impone una valutazione globale e complessiva dei tre elaborati; il comma 7 consente la declaratoria di inidoneità anticipata solo in presenza di nullità o gravi insufficienze, “secondo i criteri definiti dalla commissione”. Il sistema, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 8406 del 2024, risponde a esigenze di celerità, ma presuppone la ricognizione di errori di gravità tale da risultare ostativi e non compensabili dall’esito degli altri elaborati.
Quanto al perimetro del sindacato, la Sezione ribadisce l’orientamento consolidato: la correzione degli elaborati e l’individuazione degli errori ostativi costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopico travisamento e manifesta irrazionalità, senza che il giudice possa sostituirsi alla Commissione (richiamati, tra gli altri, Cons. Stato, Sez. III, n. 6748 del 2024 e n. 4142 del 2024).
Applicando tali canoni, il Collegio ritiene che la Commissione abbia valutato come errori i vizi dell’atto inter vivos di diritto commerciale, ma abbia attribuito a essi una gravità idonea a giustificare la tagliola senza che ciò fosse sostenibile. La traccia non prevedeva la capitalizzazione della prestazione del socio d’opera né l’apposizione di un termine, ma neppure le escludeva: si trattava quindi di soluzioni opinabili, non di errori giuridicamente erronei.
Analogamente, il richiamo analogico all’art. 2355-bis c.c. può non essere condiviso, ma non dimostra che il candidato abbia ignorato la disciplina delle S.a.s. Quanto alla disparità di trattamento, se in linea generale il giudizio favorevole reso su altro candidato non sana gli errori altrui (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5048 del 2014), nella specie l’appellante ha fornito un principio di prova che analoga soluzione era stata ritenuta non ostativa per altri concorrenti.
L’appello è pertanto accolto: annullati i provvedimenti impugnati, l’Amministrazione dovrà rideterminarsi ricorreggendo gli elaborati mediante una sottocommissione in diversa composizione. Spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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