Concorso pubblico, controinteressati i vincitori in posizione inferiore al ricorrente escluso (Cons. Stato n. 6662 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei ricorsi contro provvedimenti di esclusione da procedure concorsuali non vi sono controinteressati finché non sia approvata una graduatoria con l’individuazione dei vincitori. Ove l’esclusione sia impugnata unitamente alla graduatoria finale di merito, sussistono controinteressati nei soggetti risultati vincitori, che vantano l’interesse alla conservazione dell’atto. Tale qualificazione spetta almeno a coloro che si sono collocati in posizione inferiore all’escluso, giacché la sua riammissione ne deteriora la posizione, anche in relazione all’assegnazione delle sedi. La notificazione per pubblici proclami non esime dall’onere di notificare tempestivamente il ricorso ad almeno uno dei controinteressati identificati o identificabili, poiché l’art. 41 c.p.a. va letto in rapporto di complementarità con l’art. 49 c.p.a.. Il ricorso che ometta tale notifica è inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso indetto dal Ministero della cultura per il reclutamento di 518 unità di personale non dirigenziale, area III, collocandosi al trentacinquesimo posto della graduatoria finale relativa al profilo di Funzionario bibliotecario. Con decreto direttoriale dell’8 ottobre 2024 il Ministero ne disponeva l’esclusione per carenza del requisito di ammissione previsto dalla lex specialis, consistente nel possesso della laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia (LM-5) o titoli equiparati.

La candidata impugnava dinanzi al TAR Lazio il provvedimento di esclusione, il successivo decreto di assunzione di trentotto unità, il parere della Direzione generale Biblioteche e la graduatoria finale. Il primo giudice accoglieva il ricorso per difetto di motivazione del provvedimento espulsivo. Il Ministero proponeva appello, deducendo l’inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati e, nel merito, la non equiparabilità del titolo posseduto.

La Motivazione della Corte

La Sezione accoglie l’appello sul piano processuale. Richiamando il costante indirizzo del Consiglio di Stato (Sez. V n. 8487 del 2023), ribadisce che nei ricorsi contro l’esclusione da procedure concorsuali i controinteressati sorgono solo con l’approvazione della graduatoria e l’individuazione dei vincitori. Poiché nel caso di specie l’esclusione era stata gravata insieme alla graduatoria finale di merito, i soggetti risultati vincitori assumono la veste di controinteressati.

Tale qualificazione non viene meno per il fatto che il numero degli idonei sia inferiore ai posti messi a bando. Il Consiglio di Stato ritiene controinteressati, in senso formale e sostanziale, quantomeno coloro che si sono originariamente collocati in posizione inferiore all’esclusa. L’annullamento dell’esclusione, con la riammissione in graduatoria, li porrebbe in posizione deteriore, con riflessi sul loro status giuridico.

La Sezione valorizza, in proposito, l’art. 11 del bando sull’assunzione in servizio, secondo cui i vincitori sono assegnati alle sedi di destinazione secondo l’ordine di graduatoria, sulla base delle preferenze espresse. La posizione in graduatoria assume dunque rilievo concreto anche oltre gli avanzamenti di carriera interni.

Quanto alla notifica per pubblici proclami, il Collegio richiama l’orientamento consolidato (Cons. Stato, Sez. II n. 1273 del 2023; Sez. VI del 2025): i commi 2 e 4 dell’art. 41 c.p.a. si pongono in rapporto di complementarità e non di alternatività. L’accesso alla notificazione per pubblici proclami non esime dall’onere di notificare tempestivamente il ricorso ad almeno uno dei controinteressati identificati o identificabili, pena l’aggiramento del termine decadenziale. La lettura coordinata con l’art. 49 c.p.a. conferma che l’integrazione del contraddittorio presuppone un ricorso già notificato ad almeno uno dei controinteressati.

Accertata la fondatezza del primo motivo, il Consiglio di Stato dichiara inammissibile il ricorso di primo grado ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. b) e 41, comma 1, c.p.a. Solo per completezza rileva la fondatezza anche del secondo motivo, poiché il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 equipara la laurea LM-64 Scienze delle religioni alla sola 72/S scienze delle religioni, e non alla LM-5 richiesta dal bando. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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