Concorso notarile: trasparenza e pubblicità nella fase di ricorrezione degli elaborati (Cons. Stato n. 7929 del 02.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinnovazione della correzione degli elaborati concorsuali disposta dal giudicato amministrativo non si esaurisce nella sola rivalutazione tecnica della prova, ma impone la ripetizione dell’intera fase preparatoria secondo il modulo procedimentale dell’art. 9 del d.lgs. n. 166/2006. Le ordinarie garanzie di pubblicità e trasparenza valide in ogni iter concorsuale si estendono alle operazioni di apertura delle buste, di anonimizzazione degli elaborati e di riconfezionamento dei plichi, tanto più quando tali attività risultino accresciute rispetto all’ordinario. La mera partecipazione “passiva” di un commissario alla seduta plenaria di illustrazione dei criteri guida non ne determina l’incompatibilità, non potendosi confondere la definizione del metodo di correzione con l’applicazione valutativa ai singoli elaborati. L’omessa attivazione di tali cautele rende illegittima la ricorrezione e comporta l’annullamento degli atti con riattivazione del procedimento.
Il Fatto
La ricorrente aveva partecipato al concorso a trecento posti di notaio, risultando esclusa per un giudizio di idoneità negativo riportato nella prima prova scritta di diritto civile. Il TAR Lazio, con sentenza del 2018 passata in giudicato, aveva annullato l’esclusione e ordinato la rivalutazione dell’elaborato da parte di una Commissione in diversa composizione, con garanzia dell’anonimato e confronto con gli elaborati di altri cinque candidati estratti a sorte.
La ricorrezione eseguita nel luglio 2018 confermò l’inidoneità. La candidata propose allora ricorso per ottemperanza e, di seguito, il TAR respinse le censure con due pronunce. Avverso la seconda decisione è stato proposto appello, incentrato sulla composizione della nuova Commissione e sulle modalità di preparazione dei plichi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo, con cui si deduceva l’incompatibilità di un commissario già presente, senza diritto di voto e di intervento, alla seduta plenaria del 2015. Il ragionamento dell’appellante confonde due momenti distinti: la definizione dei criteri guida e l’applicazione concreta agli elaborati. Il vincolo di uniformità metodologica non prefigura l’esito della valutazione, che resta espressione di discrezionalità tecnica. Manca alcun elemento indiziario da cui desumere un orientamento già consolidato del commissario sui singoli compiti. Il precedente invocato è inconferente, riguardando un commissario con ruolo attivo nella precedente valutazione.
È invece fondato il secondo motivo, relativo alla mancata notifica dell’avviso di avvio del procedimento e all’assenza di garanzie nella fase di confezionamento delle buste. Il TAR aveva omesso di pronunciarsi sul punto. La sentenza del 2018 aveva ordinato la rinnovazione dell’intera fase preparatoria, con eliminazione di ogni segno di riconoscimento. Dovendosi replicare il modulo dell’art. 9 del d.lgs. n. 166/2006, non vi era ragione per escludere i presidi di pubblicità e trasparenza. L’attività preparatoria era anzi accresciuta, comprendendo operazioni di oscuramento e riconfezionamento dei compiti, con necessità di misure proporzionate di controllo.
Il monito del giudicato ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento va letto come vincolo per l’Amministrazione a farsi garante delle ulteriori cautele procedurali, ancorché rimesse alla sua discrezionalità. La fase di nuova correzione avrebbe quindi dovuto svolgersi nel rispetto delle ordinarie misure di trasparenza, pur non esplicitate dal TAR.
L’accoglimento del secondo motivo comporta l’annullamento degli atti impugnati e la riattivazione del procedimento dalla fase di estrazione e anonimizzazione degli elaborati. Le ulteriori censure restano assorbite. Il Ministero è condannato alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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