Rinuncia all’indennità di trasferimento dei militari e remissione del debito (Cons. Stato n. 7924 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il militare trasferito d’autorità a seguito della soppressione del reparto di appartenenza può validamente rinunciare all’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86 del 2001, mediante dichiarazione abdicativa sottoscritta in sede di consultazione preventiva. Tale dichiarazione integra una remissione del debito ex art. 1236 cod. civ., negozio unilaterale recettizio, neutro quoad causam e non soggetto a requisiti di forma, i cui effetti estintivi si producono dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza del debitore. Al personale militare, in regime di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, non si applica la disciplina dell’art. 2113 cod. civ. sull’invalidità delle rinunce e transazioni del prestatore di lavoro. I benefici economici connessi al trasferimento hanno natura indennitaria, accessoria e non continuativa, sono erogati a domanda e costituiscono pertanto diritti disponibili, sottratti al divieto di rinunce preventive a diritti indisponibili.

Il Fatto

I ricorrenti, militari dell’Aeronautica in servizio presso il secondo Deposito Centrale A.M. di Gallarate, sono stati trasferiti a partire dal 30 ottobre 2015 presso diversi comandi sul territorio lombardo in conseguenza della soppressione del reparto. Hanno adito il TAR Lombardia chiedendo l’accertamento del diritto al trattamento economico per il trasferimento di autorità previsto dall’art. 1 della legge n. 86 del 2001, sostenendo che il movimento non era avvenuto su base volontaria ma su base coattiva, per l’interesse alla funzionalità dell’ufficio.

Il primo giudice ha rigettato il ricorso, richiamando le sentenze di Cons. Stato n. 8332 del 2019 e n. 3624 del 2020 sulla validità della rinuncia all’indennità e rilevando l’applicabilità dell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 86 del 2001, che esclude l’indennità per il personale trasferito a seguito di soppressione o dislocazione di reparti. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello, lamentando l’erroneità della sentenza, il difetto di motivazione e l’assenza di una valida rinuncia.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione, dalla quale emerge che la soppressione del Deposito Centrale ha comportato il reimpiego del personale secondo la procedura della direttiva interna DIPMA-UD-001, edizione 2014. Nell’ambito di una specifica attività di consultazione, ciascun militare ha manifestato o confermato la volontà di essere trasferito presso determinate sedi, sottoscrivendo una dichiarazione che espressamente prevedeva il movimento senza oneri per l’Amministrazione e la rinuncia ai benefici economici connessi. La Corte ritiene così formalizzata una vera e propria formula abdicativa rispetto all’indennità.

Resta ferma la natura autoritativa del trasferimento, discendente dalla soppressione del reparto. Sul punto il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 1 del 2016: le dichiarazioni di gradimento di sede comportano acquiescenza all’individuazione della nuova sede, ma non incidono direttamente sul diritto alle provvidenze, salvo rinuncia o remissione del relativo debito. La rinuncia opera quindi su un piano distinto rispetto all’acquiescenza, perché coinvolge un diritto soggettivo e non l’interesse legittimo connesso all’esercizio del potere organizzatorio.

La questione residua riguarda la validità della rinuncia, non formalizzata nella sede conciliativa protetta dell’art. 2113 cod. civ. e dell’art. 409 cod. proc. civ. Il Collegio la esclude con ragioni testuali: la disciplina dell’invalidità delle rinunce e transazioni riguarda solo il personale privatizzato e non quello in regime di diritto pubblico, tra cui i militari, le cui controversie sono attribuite alla giurisdizione amministrativa. Sul piano sistematico rileva l’autosufficienza dell’ordinamento militare ex artt. 625 e 1777 C.O.M..

Quanto alla disponibilità del credito, la Corte osserva che i benefici economici connessi al trasferimento sono erogati a domanda e hanno natura indennitaria, accessoria e non continuativa, secondo il punto 4, lettera P, della circolare del Ministero del Tesoro del 10 settembre 1996. Non trova pertanto applicazione l’insegnamento della Cassazione sulla nullità delle rinunce preventive a diritti indisponibili, richiamato da Cass., sez. lavoro, n. 12561 del 2006: il debito poteva essere oggetto di remissione.

La dichiarazione di remissione del debito è negozio unilaterale recettizio, la cui accettazione si presume e i cui effetti estintivi decorrono dalla conoscenza della comunicazione ex art. 1334 cod. civ., salvo rifiuto nel termine congruo. Una volta comunicata validamente nel 2015, la remissione non poteva essere disconosciuta dal creditore, come affermato da Cass. civ., Sez. V, n. 8012 del 2019. L’appello è pertanto rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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