Ampliamento di attività esistente in zona UNESCO: specialità non assoluta (Cons. Stato n. 7927 del 02.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di specialità tra la disciplina dettata per le aree del centro storico UNESCO a tutela rafforzata e la disciplina generale dello stesso regolamento non opera in senso assoluto. L’interprete deve procedere a una comparazione astratta delle fattispecie, per apprezzare la valutazione di correlazione compiuta dal legislatore. Ove la norma speciale non disciplini un determinato evenienza, non è corretto escludere il riespandersi della disciplina generale di maggiore latitudine semantica, quando non incompatibile sul piano sistematico. Ne consegue che, in assenza di una previsione contraria, l’ampliamento di un’attività difforme preesistente resta assoggettato alla disciplina generale che lo consente nei locali già contigui e collegati funzionalmente alla data di entrata in vigore del regolamento.
Il Fatto
La società appellante esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande in un locale del centro storico di Firenze. In data 24 maggio 2023 ha presentato al Comune una SCIA per ampliare l’attività nel contiguo locale, già collegato al primo sin dal 6 novembre 2020 come da Cila edilizia.
Il Comune ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività, ritenendola in contrasto con l’art. 8 del regolamento UNESCO approvato con delibera consiliare n. 20 del 27 aprile 2023. Il TAR Toscana, Sez. II, con sentenza n. 921 del 2023 ha respinto il ricorso, ravvisando un rapporto di genere a specie tra l’art. 2, comma 2, e l’art. 8, comma 1, del regolamento. La società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato l’appello. L’art. 8 del regolamento, nelle aree di particolare sensibilità del centro storico, ammette solo talune attività, tra cui non rientra la somministrazione. Il comma 2 vieta il trasferimento delle attività esistenti diverse da quelle ammesse; il comma 3 disciplina l’insediamento in caso di cessazione di attività esistente. Nessuna previsione riguarda l’ampliamento di un’attività difforme preesistente.
La Corte non condivide l’assunto del primo giudice secondo cui la specialità comporterebbe l’applicazione esclusiva dell’art. 8 per le zone ivi previste. Il rapporto di specialità unilaterale tra le due disposizioni non può essere valutato in senso assoluto. Secondo l’insegnamento della giurisprudenza penale in tema di concorso apparente di norme (Cass., Sez. I, n. 12340 del 2022; Cass., SS.UU., n. 20664 del 2017), occorre una comparazione astratta delle fattispecie.
Poiché l’art. 8 non disciplina l’evenienza dell’ampliamento, non è corretto escludere il riespandersi della disciplina generale dell’art. 2, comma 2. Quest’ultima vieta l’ampliamento realizzato in locali non contigui e non collegati funzionalmente alla data di entrata in vigore del regolamento; a contrariis consente l’ampliamento nei locali già contigui e collegati. Nella specie il collegamento risale alla Cila del 6 novembre 2020 ed è incontestato.
La qualificazione di bene culturale delle pubbliche vie ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. g), del d.lgs. n. 42 del 2004 resta ferma, ma non impedisce il riespandersi della disciplina generale, non incompatibile con la previsione dell’art. 52 del d.lgs. n. 42 del 2004. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza e annullamento del provvedimento impugnato. La complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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