Concorso PNRR scuola primaria: legittima la sola graduatoria dei vincitori (TAR Lazio n. 15224 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina del concorso PNRR per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria prevede la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori e non anche di quella degli idonei non vincitori. L’art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021 impone la formazione della graduatoria nel limite dei posti messi a concorso, con integrazione, nella misura delle rinunce, mediante i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo. L’omessa pubblicazione dell’elenco degli idonei non è illegittima e non impedisce lo scorrimento: l’idoneità è ricollegabile al superamento del punteggio minimo ed è conoscibile tramite accesso agli atti. La posizione dell’idoneo costituisce mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in ragione della discrezionalità amministrativa. La scelta legislativa è ragionevole e non viola i parametri costituzionali e sovranazionali, in quanto risponde alle esigenze di celerità del PNRR.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto con DM n. 206/2023 per la scuola primaria, risultando idonea ma non vincitrice. Ha impugnato il decreto dell’USR Lombardia di approvazione della graduatoria di merito, unitamente ai successivi atti di scorrimento e rettifica, nella parte in cui non la inserisce tra gli idonei.

Ha dedotto la violazione dei principi di trasparenza e buon andamento e l’eccesso di potere, chiedendo l’accertamento del diritto all’inserimento in graduatoria ai fini dello scorrimento. In via subordinata ha prospettato questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con la direttiva 1999/70/CE.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalla questione in rito relativa alla mancata evocazione dei controinteressati, risultando il ricorso infondato nel merito.

L’operato dell’Ufficio scolastico è conforme all’art. 9 D.D. n. 2576/2023 e all’art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021, che prevede la formazione della graduatoria nel limite dei posti messi a concorso. La lex specialis non contempla alcuna graduatoria degli idonei: nessun rimprovero può quindi essere mosso all’amministrazione. L’idoneità resta comunque conoscibile e dimostrabile tramite l’area personale della piattaforma online.

La previsione è ragionevole e coerente con la ratio del concorso PNRR, caratterizzato da esigenze di celerità e speditezza. Sul punto il TAR richiama la propria giurisprudenza (TAR Lazio n. 15647 del 2024, confermata da Cons. Stato n. 2737 del 2025) e la Cons. St. ord. n. 157/2025.

Quanto ai dubbi di costituzionalità, le modalità derogatorie trovano giustificazione nelle esigenze di buon andamento, rientrando nelle prerogative statali individuare le modalità di reclutamento. Resta salva la possibilità di colmare le vacanze mediante scorrimento, senza che venga meno il principio dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011. I partecipanti possono esercitare il diritto di accesso per verificare punteggio e scorrimenti.

La posizione dell’idoneo è di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase per l’ampia discrezionalità amministrativa (Cons. St. n. 3139/2020). La facoltà di integrazione non è impedita dalla mancata pubblicazione dell’elenco. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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