Concorso Polizia penitenziaria: retrodatazione negata ma risarcito il ritardo abnorme (Cons. Stato n. 4612 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del corpo di Polizia penitenziaria si consegue solo al termine del corso di formazione, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 443/1992. Non sussiste alcun diritto alla ricostruzione della carriera, perché l’accertamento della decorrenza della promozione avviene mediante atto autoritativo rispetto al quale l’interessato vanta solo un interesse legittimo. È invece riconosciuta la responsabilità dell’amministrazione per l’abnorme ritardo nella conclusione della procedura concorsuale, non sorretta da alcuna prova di cause oggettive e non imputabili. Il risarcimento del danno per equivalente spetta esclusivamente a chi, in caso di tempestiva definizione del concorso, sarebbe risultato vincitore, cioè a chi si colloca entro il numero dei posti messi a bando. Il danno risarcibile consiste nella differenza tra gli importi retributivi che sarebbero stati percepiti e quelli comunque percepiti per il medesimo periodo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva superato il concorso interno a 643 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del corpo di Polizia penitenziaria, bandito con provvedimento del 2008. La procedura concorsuale si era protratta per quasi undici anni. Il partecipante ha chiesto la retrodatazione dell’inquadramento nella qualifica di vice ispettore e, in subordine, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla ritardata assunzione.

Il TAR Lazio, sezione quarta, ha respinto il ricorso. L’interessato ha proposto appello, lamentando l’erronea declaratoria di legittimità dei provvedimenti impugnati e il rigetto delle domande di retrodatazione e di risarcimento. Il Ministero della Giustizia si è costituito chiedendo la reiezione del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama una consolidata linea della Sezione su identiche fattispecie, ribadendo che la nomina a vice ispettore presuppone l’avvenuto svolgimento del corso di formazione. L’accoglimento della pretesa di retrodatazione darebbe luogo a un’anomala inversione logica e cronologica tra due momenti distinti, riconoscendo il passaggio di carriera a chi non possiede ancora i requisiti formativi e professionali.

Da ciò discende il rigetto del primo motivo. Il Collegio esclude un diritto alla ricostruzione della carriera, poiché l’accertamento della decorrenza della promozione avviene con atto autoritativo rispetto al quale l’interessato vanta solo un interesse legittimo. Le conseguenze favorevoli possono derivare unicamente dall’annullamento di tale atto.

Diversa è la sorte della domanda risarcitoria. La Sezione ha già riconosciuto la responsabilità dell’amministrazione per l’abnorme ritardo, rilevando che le allegazioni sull’assenza di colpa del Ministero non trovano riscontro probatorio nei documenti prodotti, dai quali non emerge alcun fatto oggettivo e non imputabile che abbia rallentato per anni lo svolgimento del concorso.

Il Collegio precisa però il perimetro dei beneficiari del ristoro. Poiché il bando metteva a concorso 643 posti, solo per chi si colloca entro la posizione 608 della graduatoria maschile e 35 di quella femminile può dirsi acquisita la dimostrazione del danno da ritardo: se il concorso si fosse chiuso nei tempi, gli altri non sarebbero risultati vincitori. L’appellante, collocatosi al n. 299 della graduatoria maschile, rientra tra i destinatari della tutela.

Le voci di danno risarcibile sono limitate alla differenza tra gli importi retributivi che sarebbero stati percepiti in caso di tempestiva assunzione e quelli comunque percepiti per il medesimo periodo. Ai sensi dell’art. 34, co. 4, c.p.a., il Ministero dovrà proporre all’appellante, entro sessanta giorni, il pagamento di una somma pari a tali importi, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi al tasso legale. L’appello è quindi accolto nei soli limiti del risarcimento, con compensazione delle spese del doppio grado per la soccombenza parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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