Deroga agli incentivi per enti locali e scuole non illegittima costituzionalmente (Cons. Stato n. 4611 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La deroga al regime di rimodulazione degli incentivi per l’energia fotovoltaica prevista dall’art. 22-bis della legge 11 novembre 2014, n. 164, a beneficio dei soli enti locali e scuole, non viola l’art. 3 Cost. Il legislatore, nel delineare un’eccezione a un regime generale, gode di ampia discrezionalità, sindacabile solo per arbitrarietà o manifesta irrazionalità. La categoria dell’organismo di diritto pubblico non è omogenea, sul piano soggettivo, funzionale e dell’interesse perseguito, ai destinatari della deroga. Il richiamo al pubblico interesse contenuto nella Corte cost. n. 16 del 2017 si riferisce al pubblico interesse specificamente considerato dalla norma derogatoria, non a qualsiasi interesse pubblico. È pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che invochi l’estensione della deroga agli organismi di diritto pubblico.

Il Fatto

Una società a partecipazione pubblica che gestisce infrastrutture e servizi autoportuali stipulava nel 2009, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 387/2003 e del D.M. 5 maggio 2011, una convenzione pluriennale con il Gestore dei servizi energetici per la tariffa incentivante di un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 200 kW.

Il sopravvenuto art. 26 del d.l. n. 91/2014 rimodulava in senso peggiorativo la tariffa già riconosciuta. La società impugnava davanti al TAR Lazio i decreti ministeriali e le note operative attuative. Il TAR rimetteva alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale; la Corte, con ordinanza del 1° marzo 2022, escludeva il contrasto con il diritto eurounitario. La società rinunciava a tutti i motivi tranne quello relativo all’art. 22-bis della legge n. 164/2014, che esclude gli organismi di diritto pubblico dalla deroga riservata a enti locali e scuole. Il TAR respingeva il ricorso e la società appellava.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta l’unico motivo d’appello, con cui la società ripropone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22-bis per violazione dell’art. 3 Cost. La norma deroga al regime dell’art. 26 del d.l. n. 91/2014 a beneficio esclusivo di categorie determinate: enti locali e scuole.

La Corte muove dal tenore letterale della disposizione. Essa non considera qualsivoglia interesse pubblico, ma solo quello di cui sono portatrici le specifiche tipologie di soggetti espressamente indicate. Il capitale dell’appellante risulta detenuto da sei soggetti pubblici e privati, solo due dei quali enti locali. Per quanto la società persegua un interesse pubblico, questo non coincide con quello degli enti richiamati dalla norma.

Il Collegio coordina poi la Corte cost. n. 16 del 2017 con il dato testuale. La Consulta ha escluso disparità tra operatori privati e soggetti esentati, richiamando la rispondenza a pubblico interesse della deroga. Tale affermazione va letta come riferimento al pubblico interesse specificamente considerato dall’art. 22-bis, non a qualsiasi interesse pubblico diverso e non assimilabile.

Quanto alla discrezionalità legislativa, il Collegio osserva che il legislatore può definire con ampiezza l’ambito di un’eccezione a un regime generale, purché la scelta non sia arbitraria o manifestamente irrazionale. Nel caso concreto l’arbitrarietà non è riscontrabile: enti locali e scuole operano direttamente nell’interesse della collettività territoriale, esercitano funzioni pubbliche primarie e sono particolarmente esposti agli effetti finanziari negativi della rimodulazione, per collocazione ordinamentale e rigidità dei bilanci.

Non si ravvisa dunque lesione del principio di uguaglianza. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata e l’appello è respinto. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione delle amministrazioni appellate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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