Concorso e prova di resistenza: onere documentale della p.a. e non contestazione (Cons. Stato n. 7849 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio avente ad oggetto gli esiti di una prova concorsuale incombe sull’amministrazione, ai sensi dell’art. 46, comma 2, cod. proc. amm., l’onere di produrre gli atti e i documenti che hanno condotto all’adozione del provvedimento impugnato. Il giudice non può dichiarare inammissibile il ricorso per asserita carenza della documentazione necessaria alla c.d. prova di resistenza senza preavviso alle parti e senza aver sollecitato l’integrazione documentale ai sensi dell’art. 65, comma 3, cod. proc. amm.. Opera inoltre il principio di non contestazione quando l’amministrazione non abbia mai negato i fatti allegati dal ricorrente. I documenti indispensabili depositati in appello dall’appellante, una volta riconosciuti ammissibili, possono essere posti a fondamento della decisione in assenza di contestazione di controparte.
Il Fatto
La vicenda riguarda un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di personale infermieristico, articolato in prova scritta, pratica e orale. La prova scritta consisteva in un questionario a risposta multipla di sessanta domande, con soglia minima di 21/30. Alcuni candidati, esclusi per aver conseguito un punteggio inferiore, hanno impugnato gli esiti davanti al TAR Campania, deducendo che quattro quesiti fossero ambigui e ammettessero più risposte esatte, con conseguente riduzione delle domande realmente valide.
Il TAR, con la sentenza n. 1295/2025, ha distinto le posizioni: ha dichiarato inammissibili alcune domande per difetto della prova di resistenza, in ragione del punteggio troppo basso o della mancanza dei fogli risposta; ha accolto nel merito la doglianza sulle quattro domande, ricalcolando il punteggio ai candidati ammissibili e accogliendo o respingendo a seconda del raggiungimento della soglia. Una candidata ha proposto appello avverso la declaratoria di inammissibilità della propria domanda.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie il gravame trattando congiuntamente i motivi. Richiamata l’ordinanza n. 1965 del 2025, il Collegio rileva come il TAR avesse riconosciuto che i ricorrenti affermavano di poter superare la soglia con l’attribuzione di ulteriori 2,4 punti, e come poi abbia dichiarato inammissibile la domanda per la mancata produzione della documentazione necessaria alla prova di resistenza.
Il Collegio ritiene operante nel caso di specie il principio di non contestazione: nel giudizio di primo grado l’amministrazione non aveva mai negato quanto asserito dall’appellante. Parimenti condivisibile è l’assunto per cui incombeva sull’amministrazione, ai sensi dell’art. 46, comma 2, cod. proc. amm., l’onere di produrre gli atti che avevano condotto al provvedimento impugnato; adempimento che avrebbe potuto essere sollecitato dal giudice ai sensi dell’art. 65, comma 3, cod. proc. amm.. La decisione di inammissibilità risulta pertanto non giustificata, tanto più che il punteggio era già riportato nella graduatoria anagrafica depositata dall’amministrazione, documento idoneo a consentire agevolmente la prova di resistenza.
Il Collegio stigmatizza il mancato adempimento dell’incombente istruttorio disposto in sede cautelare. Tale inerzia è però superata dal deposito, da parte dell’appellante, dei documenti richiesti all’amministrazione, di cui si riconosce l’ammissibilità e ai quali si può fare riferimento per la decisione in assenza di contestazioni di controparte. Restano non impugnati, e quindi non contestati, i passaggi della sentenza di primo grado sul merito delle risposte ai quiz.
Dall’esame della scheda emerge che i quesiti oggetto di causa si trovavano ai numeri 5, 19, 26 e 48. Tre delle quattro risposte devono ritenersi corrette, mentre per una si conferma il giudizio della commissione. Al punteggio di 19,2 conseguito dall’appellante vanno aggiunti 0,6 punti per ciascuna risposta riconosciuta esatta, per un totale di 1,8 punti, con riconoscimento del punteggio di 21/30. L’appello è dunque accolto, con riforma della sentenza impugnata, e le spese del doppio grado sono liquidate in euro 5.000.
Nota della Redazione
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