La carta docente è credito liquido e l’amministrazione deve reperire le risorse (TAR Lombardia n. 874 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il diritto del docente alla carta elettronica riconosciuto dal giudice del lavoro con sentenza passata in giudicato costituisce un credito certo, esigibile e liquido, integralmente determinabile dal solo dispositivo, senza necessità di ulteriore accertamento giudiziale. La previsione del limite di spesa contenuta nell’art. 1, comma 123, legge n. 107/2015 non degrada la posizione soggettiva del docente a interesse condizionato allo stanziamento di bilancio. La sopravvenuta carenza di risorse sul competente capitolo non integra causa estintiva del credito né legittima esimente dell’inadempimento, imponendo all’amministrazione l’obbligo attuale di reperire le risorse necessarie. In caso di perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo nomina commissario ad acta e pone le spese a carico dell’amministrazione soccombente.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il TAR Lombardia chiedendo l’ottemperanza alla sentenza n. 6/2024 del Tribunale ordinario di Cremona, sezione lavoro, pubblicata il 16.01.2024. Con quella pronuncia il giudice civile aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero ad assegnare la carta e ad accreditare la complessiva somma di euro 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione.

Il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale il 13.5.2024. Notificato il titolo il 17.01.2024, l’amministrazione aveva corrisposto soltanto le spese legali, lasciando inadempiuto l’obbligo principale. Da qui il ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a., stante il giudicato sul titolo, e accerta il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Rileva che, dopo la riforma di cui al d.lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva ma la sola copia conforme all’originale.

Il Ministero eccepiva l’inammissibilità del ricorso perché rivolto a dare esecuzione a una condanna generica. L’eccezione è respinta: l’obbligo trasfuso nella sentenza presenta i caratteri della certezza, dell’esigibilità e della liquidità, essendo la misura della prestazione perfettamente quantificabile dal dispositivo.

Il Tribunale affronta poi il nodo del limite di spesa. Osserva che l’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 va letto insieme al comma 123, ma quando il giudice del lavoro riconosce il diritto del singolo docente accerta un diritto di credito perfetto, rispetto al quale lo Stato ha l’obbligo di reperire le risorse indipendentemente dallo stanziamento originario.

Quanto alla contingente assenza di disponibilità di bilancio, il Collegio la esclude come causa di non imputabilità o come titolo per ridurre la prestazione. Richiama la giurisprudenza convenzionale (CEDU, Cocchiarella, 29 marzo 2006; CEDU, Gaglione, 21 dicembre 2010) e conferma che la mancanza di fondi non è esimente. Sussiste quindi l’obbligo attuale di reperire le risorse e adottare i provvedimenti conseguenti.

Accolto il ricorso, in continuità con le precedenti sentenze nn. 631 e 632 del 12.7.2024 e n. 682 del 31.7.2024, il Ministero è condannato a dare esecuzione nel termine di 120 giorni. Per il caso di inutile decorso è nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, organo ausiliario del giudice e non dell’amministrazione, con il compito di includere la ricorrente tra i soggetti abilitati al bonus. Le spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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