Validazione del PEF rifiuti atto endoprocedimentale non impugnabile in via anticipata (TAR Puglia n. 839 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di validazione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario, adottato dall’Ente Territorialmente Competente ai sensi dell’art. 8 della delibera ARERA n. 363 del 2021, ha natura endoprocedimentale ad effetti interinali. Il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività che ne consegue, spetta all’ARERA, che esercita un vaglio di coerenza regolatoria non formale ma sostanziale. Ne deriva che gli eventuali vizi dell’atto di validazione sono deducibili solo unitamente all’impugnazione della determinazione conclusiva del procedimento, non essendo l’annullamento del primo atto dotato di effetto caducante sul secondo. L’impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali è ammessa in via eccezionale, in presenza di atti vincolati idonei a conformare in maniera netta la determinazione finale o di atti che comportino un arresto procedimentale. Il ricorso proposto avverso il solo atto di validazione è pertanto inammissibile per difetto di interesse.

Il Fatto

La società ricorrente, affidataria del servizio di gestione dei rifiuti nell’ambito territoriale, impugnava la determina con cui AGER Puglia aveva validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 relativo a un Comune, unitamente alla relativa relazione di validazione e alla delibera consiliare di approvazione della TARI per illegittimità derivata.

La ricorrente lamentava un difetto di istruttoria e di motivazione nella individuazione dei costi e delle detrazioni, nonché la violazione del principio del full recovery cost, alla luce dell’inflazione registratasi tra il 2020 e il 2022 e del conseguente squilibrio nelle gestioni degli anni 2022 e 2023. Il Collegio dava avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione in rito della controversia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto, ex artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., il tema della possibile inammissibilità per difetto di interesse, richiamando i principi espressi dall’Adunanza Plenaria nelle sentenze n. 4/2011, n. 9/2014 e n. 5/2015. La disamina congiunta dell’atto impugnato con la normativa primaria e secondaria di riferimento — art. 1, comma 527, l. n. 205/2017 e artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363 del 2021 — conduce a qualificare la validazione come atto endoprocedimentale ad effetti interinali.

Il Collegio valorizza l’art. 8.4 della delibera ARERA n. 363/2021, che attribuisce all’Autorità il potere di approvazione finale dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, previa verifica della coerenza regolatoria. Tale verifica, per l’ampiezza del suo oggetto e per la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, integra un controllo sostanziale, operato alla luce dei parametri della delibera ARERA n. 389 del 2023.

Da ciò deriva il rigetto della tesi dell’impugnazione anticipata: questa ha carattere eccezionale e vale solo per atti vincolati idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva o per atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. VII, n. 9675 del 2024. L’eventuale annullamento della validazione non travolge l’approvazione finale, non ricorrendo l’effetto caducante che si configura solo quando l’atto successivo sia inevitabile conseguenza di quello anteriore, senza nuove valutazioni di interessi, come chiarito da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2482 del 2011 e Cons. Stato, Sez. V, n. 2530 del 2012.

Il Tribunale aderisce poi all’orientamento del Consiglio di Stato espresso in Cons. Stato, Sez. IV, n. 9788 del 2024, che esclude la immediata impugnabilità degli atti dell’ente di governo territoriale, in favore della concentrazione delle impugnazioni davanti all’ARERA e della loro uniformità. La pagamento immediato salvo conguaglio è effetto fisiologico di ogni sistema tariffario relativo a un servizio continuativo e non è riconducibile alla sola validazione provvisoria del PEF. Quanto agli atti di validazione, si esclude infine ogni deficit di tutela in caso di inerzia dell’Autorità, essendo esperibili i rimedi contro il silenzio inadempimento.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità delle questioni affrontate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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