Concorso pubblico, ammissione con riserva e inapplicabilità del principio dell’assorbimento (Cons. Stato n. 309 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici il superamento delle prove da parte del candidato ammesso con riserva in forza di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo non determina la cessazione della materia del contendere né l’improcedibilità del ricorso. Il c.d. principio dell’assorbimento opera negli esami idoneativi e nelle ipotesi in cui l’amministrazione abbia adottato un atto autonomo di ripensamento, non imposto dal giudice; non si estende alle procedure concorsuali, dove la presenza di controinteressati impone l’esame nel merito. L’ammissione con riserva produce il solo effetto di impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione lamentata. La verifica della fondatezza delle ragioni del candidato resta riservata alla pronuncia di merito.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso pubblico per l’ammissione di allievi al corso-concorso di formazione dirigenziale per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della Cultura. Superata la prova preselettiva senza raggiungere il punteggio minimo, veniva esclusa e impugnava il provvedimento di esclusione insieme agli atti presupposti, proponendo poi motivi aggiunti avverso l’approvazione delle graduatorie finali.
Il TAR respingeva la domanda cautelare; un decreto presidenziale monocratico ammetteva la ricorrente con riserva alle prove scritte. Questa Sezione riformava l’ordinanza cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito. Il TAR accoglieva una nuova istanza cautelare e disponeva l’ammissione al corso di formazione. All’esito, il TAR respingeva ricorso e motivi aggiunti. La candidata proponeva appello dolendosi del mancato riconoscimento del sopravvenuto difetto di interesse, avendo superato le prove e conseguito la collocazione in posizione utile in graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’applicabilità del c.d. principio dell’assorbimento ai concorsi pubblici, richiamando la propria sentenza n. 4707 del 29 maggio 2025, resa sulla medesima procedura concorsuale, e dichiara di non avere ragione di discostarsene.
Il principio nacque con riferimento agli esami di maturità e fu esteso dal legislatore agli esami idoneativi con l’art. 4, comma 2 bis, del decreto legge n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 108 del 2009, ha chiarito che la disposizione non si applica ai concorsi pubblici ma solo agli esami di abilitazione, confermando l’indirizzo dell’Adunanza plenaria n. 1 del 2015. La ratio è evidente: negli esami idoneativi non vi sono controinteressati e il bene della vita può essere attribuito a ogni aspirante; nei concorsi l’applicazione del principio priverebbe i terzi del giudizio nel merito, in violazione del diritto di difesa.
Il Collegio sottolinea poi la natura strumentale e interinale del provvedimento cautelare, destinato a perdere efficacia con la definizione del giudizio. Solo un nuovo atto dell’amministrazione, espressione di rinnovata istruttoria e di autonoma motivazione, può determinare cessazione della materia del contendere o improcedibilità; l’atto di mera esecuzione dell’ordinanza cautelare non produce tali effetti.
Quanto al precedente invocato dall’appellante, la sentenza n. 7071 del 2024 riguarda una fattispecie simile ma non analoga: in quel caso l’ammissione con riserva era stata disposta con atto spontaneo dell’amministrazione e il giudizio positivo non era stato imposto dal giudice. Analoga lettura vale per la sentenza n. 5469 del 2021, tutt’altro che favorevole alla tesi dell’appellante. Nel caso concreto l’ammissione alle prove è derivata da un decreto presidenziale monocratico del TAR e anche l’iscrizione in graduatoria è avvenuta con riserva: manca dunque qualsiasi atto autonomo dell’amministrazione.
L’appello è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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