Concorso pubblico e sindacato sulla discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice (TAR Liguria n. 706 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di impugnazione degli atti di un concorso pubblico, il giudice amministrativo esercita il sindacato sulla discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, ma non sostituisce la propria valutazione a quella dell’organo, potendo censurare il giudizio solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o difetto di motivazione. Il candidato che contesti la valutazione del proprio elaborato ha l’onere di dimostrare l’interesse attuale e concreto all’accoglimento, non potendo agire quale defensor legitimitatis. Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento non è deducibile per rivendicare in proprio favore un trattamento illegittimamente riservato ad altri, dovendosi semmai reprimere gli atti illegittimi. Ne consegue che l’accertata insufficienza della prova impedisce di superare la prova di resistenza, rendendo irrilevante la generosità delle valutazioni altrui.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato gli atti del concorso pubblico per esami indetto dal Comune di Arenzano per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un agente di polizia locale, categoria C, contestando in particolare il giudizio di insufficienza riportato nella prova scritta.

Il ricorso si articolava in quattro motivi: la tardività della seduta di riunione delle buste rispetto al termine di ventiquattro ore; l’irragionevolezza e l’eccessiva severità del giudizio negativo sull’elaborato, anche in comparazione con i compiti dei candidati ammessi all’orale; la mancata trascrizione nel verbale delle domande estratte a sorte; la pubblicazione della graduatoria prima della sua approvazione da parte del dirigente competente. L’amministrazione si è costituita per la reiezione. L’istanza cautelare era stata respinta in sede di fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è respinto sul piano dell’applicazione ratione temporis dell’art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 487/1994. La disposizione impone alla commissione di riunire le buste entro ventiquattro ore dalla conclusione dell’ultima prova solo quando il concorso si articoli in più prove scritte distribuite in giorni diversi. Nella specie la selezione prevedeva un’unica prova scritta, con una sola busta per candidato: il raggruppamento non era né dovuto né materialmente possibile, essendo già il compito racchiuso in busta anonima con la busta piccola sigillata.

Il secondo mezzo non merita condivisione. Richiamando il sindacato sulla discrezionalità tecnica oggi riconosciuto al giudice amministrativo, il Tribunale ritiene immuni da profili patologici i giudizi della commissione. Il primo quesito, relativo alla guida in stato di ebbrezza e alle sanzioni graduate sul tasso alcolemico, è stato svolto in modo prolisso, confuso e disorganico, con insufficiente trattazione del tema centrale. La risposta al secondo quesito, sul potere regolamentare degli enti locali, si è concentrata sul procedimento di approvazione del piano regolatore, estraneo alla traccia.

Quanto alla lamentata disparità rispetto ai candidati ammessi all’orale, il Tribunale richiama il costante indirizzo pretorio: il vizio di disparità di trattamento non può essere invocato per ottenere in proprio favore l’estensione di una posizione illegittima riconosciuta ad altri, in ossequio al principio di legalità. L’insufficienza dell’elaborato impedisce di superare la prova di resistenza, sicché resta irrilevante che altri concorrenti abbiano ricevuto valutazioni generose. Il candidato che impugni i risultati di una procedura ha l’onere di dimostrare l’interesse concreto, non potendo agire quale defensor legitimitatis.

Il terzo e il quarto motivo sono inaccoglibili per difetto di interesse, non essendo il ricorrente stato ammesso all’orale. Nel merito, nessuna norma impone la trascrizione delle domande formulate in sede di colloquio, e i verbali certificano che a ciascun candidato sono state poste tre domande sulle materie del bando, oltre a quesiti informatici e di inglese. La graduatoria non è stata pubblicata prima dell’approvazione: il documento con i risultati fu inserito nel sito al termine della prova orale in esecuzione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, mentre l’approvazione con determinazione del responsabile del servizio è intervenuta successivamente. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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