Ricorso contro il silenzio inammissibile se il termine non è ancora scaduto (TAR Veneto n. 1805 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio dell’amministrazione, l’inerzia serbata dalla pubblica amministrazione costituisce condizione dell’azione e integra l’interesse ad agire del privato. Tale inerzia deve sussistere già al momento della proposizione della domanda giudiziale e permanere fino alla decisione. Il termine di conclusione del procedimento va individuato alla stregua delle previsioni generali dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dei termini che regioni ed enti locali sono tenuti a fissare in adeguamento ai commi 3 e 4 del medesimo articolo. Ove il ricorso sia proposto prima della scadenza di quel termine, difetta ab origine l’interesse ad agire e il gravame è inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. L’adozione del provvedimento prima della scadenza esclude che l’inerzia abbia mai assunto carattere illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno di una persona anziana invalida al 100% e ricoverata in via definitiva presso una RSA, ha presentato al Comune istanza per ottenere un contributo economico a integrazione della retta di ricovero. L’istanza è stata protocollata il 30 dicembre 2025. Decorsi oltre centoventi giorni senza alcun riscontro, l’amministratore ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio inadempimento, chiedendo la condanna dell’ente a provvedere entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta e il risarcimento dei danni da ritardo ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 241/1990.
Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso, proposto prima dello spirare del termine previsto per la conclusione del procedimento, e ha chiesto comunque il rigetto nel merito delle domande di accertamento e di risarcimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del rimedio di cui all’art. 117 cod. proc. amm., esperibile in presenza di un obbligo di provvedere ricavabile in modo inequivoco dal sistema, a condizione che al momento della proposizione del ricorso perduri l’inerzia. Richiama quindi l’art. 31 cod. proc. amm., che subordina l’azione alla scadenza dei termini di conclusione del procedimento e ne fissa il limite temporale a un anno dalla scadenza.
Da tale premessa il Tribunale trae la qualificazione dell’inerzia come condizione dell’azione: essa deve sussistere al momento della domanda e permanere sino alla decisione. Sul punto richiama T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, n. 733 del 2023, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, n. 8329 del 2024 e C.G.A.R.S., Sez. Giurisdiz., n. 132 del 2024.
Il Collegio ricostruisce poi il quadro normativo sul termine. L’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990 fissa in trenta giorni il termine residuale; i commi 3 e 4 consentono termini più lunghi, fino a centottanta giorni, per i procedimenti delle amministrazioni statali. Per regioni ed enti locali l’art. 7, comma 3, della legge n. 69/2009 impone l’adeguamento ai medesimi termini. Il Comune ha fissato con deliberazione consiliare n. 35 del 2010, per il procedimento di ricovero in struttura per anziani, un termine di centottanta giorni, con la scheda che ne illustra la sostenibilità organizzativa e la complessità.
Applicando tale termine all’istanza protocollata il 30 dicembre 2025, la scadenza cadeva il 29 giugno 2026, dunque in data successiva alla proposizione del ricorso. Il Comune ha peraltro accolto l’istanza con provvedimento del 26 maggio 2026, riconoscendo l’integrazione della retta con decorrenza da maggio 2026: evenienza che conferma la carenza di interesse e, insieme, esclude che l’inerzia abbia mai assunto carattere illegittimo.
Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire. Le spese sono compensate in ragione della complessità della normativa applicabile.
Nota della Redazione
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