Concorso pubblico: vincolo del bando e discrezionalità tecnica della commissione (TAR Puglia n. 663 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il bando di concorso costituisce atto di auto-vincolo al quale la commissione esaminatrice è tenuta a conformarsi nella valutazione dei titoli. Quando la lex specialis riconduce un titolo a una specifica voce, è esclusa l’applicazione della clausola residuale prevista per i titoli che non trovino valutazione nelle voci precedenti. Il punteggio va attribuito per intero o non attribuito affatto: una volta che l’amministrazione abbia ritenuto il titolo valutabile, non può riconoscere un punteggio intermedio, non essendo configurabile alcun tertium non datur. Il titolo non allegato alla domanda di partecipazione non è oggetto di valutazione, non dovendo la commissione ricercarlo nel curriculum del candidato. Resta ferma l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella fissazione dei criteri, sindacabile solo per irragionevolezza manifesta.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la determinazione con cui il Comune ha approvato i verbali della commissione e la graduatoria di merito del concorso per un posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza, dichiarando vincitrice la controinteressata. Deducendo la violazione del bando e del regolamento comunale, chiede l’accertamento del proprio diritto all’attribuzione del punteggio aggiuntivo, alla corrispondente decurtazione del punteggio della controinteressata e alla nomina quale vincitore, oltre alla condanna in forma specifica dell’amministrazione. La controinteressata propone ricorso incidentale per l’annullamento del medesimo atto nei limiti del proprio interesse. All’udienza pubblica del 22.04.2024 la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo riguarda il punteggio attribuito al diploma di specializzazione per le professioni legali, valutato dalla commissione come titolo di studio e non come titolo formativo ulteriore. Il Collegio rileva che il bando di concorso riserva la voce residuale ai soli titoli che non trovino valutazione nelle voci precedenti e che il diploma, in quanto titolo di studio, rientra nella voce dedicata. La previsione non è irragionevole, perché premia i concorrenti in possesso di titoli ulteriori e diversi rispetto ai titoli di studio. Il potere discrezionale dell’amministrazione nella scelta dei criteri della lex specialis non risulta sindacabile nel caso concreto.
Sul secondo motivo la difesa comunale ammette di aver attribuito al seminario di studio un punteggio di 0,10 in luogo di 0,20, in ragione di dubbi sul titolo di partecipazione e delle differenze strutturali rispetto al corso di formazione. Il Collegio accoglie la censura sul punto: se il titolo è ritenuto valutabile, ad esso devono attribuirsi integralmente 0,20 punti; se non pertinente, nessun punto. Il riconoscimento parziale è quindi illegittimo e comporta l’attribuzione di ulteriori 0,10 punti.
Quanto al titolo di avvocato, il Collegio esclude la valutabilità: il titolo non è stato allegato alla domanda di partecipazione. La clausola del bando che impone l’allegazione dei titoli serve a garantire la celerità delle operazioni, senza che la commissione debba ricercare i titoli nel curriculum, pur contenente dichiarazioni ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
Analogamente infondata è la censura sull’attribuzione di 0,20 punti alla controinteressata per attestati di lingua inglese e patente informatica, titoli valutabili come professionali e culturali perché accrescono il bagaglio conoscitivo utile allo svolgimento dell’attività lavorativa. Il Collegio ritiene infine non manifestamente irragionevole la pari valutazione dei curricula, attesa l’ampiezza dei criteri del bando.
Il maggior punteggio riconosciuto al ricorrente — 0,10 punti — resta insufficiente al conseguimento del bene della vita, conservando la controinteressata una valutazione superiore. Il ricorso è quindi respinto. Il rigetto determina l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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