Il mutamento di risposta della Commissione non lede l’affidamento del candidato (Cons. Stato n. 207 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico il quesito a risposta multipla deve trovare un’unica soluzione conforme al dato normativo vigente al momento della prova. La Commissione esaminatrice, ove torni sul proprio iniziale ripensamento e ripristini la risposta esatta, non lede il legittimo affidamento del candidato che aveva confidato nella diversa opzione, dovendosi escludere, in ossequio alla par condicio, che più risposte possano considerarsi corrette. Il giudicato formatosi tra altri candidati e l’Amministrazione resta res inter alios e non vincola il giudice amministrativo né assume valore di precedente. Nessun potere del giudice di ordinare l’estensione del giudicato inter alios.
Il Fatto
La vicenda riguarda il concorso per il reclutamento di 1.249 unità di personale non dirigenziale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. All’esito della prova scritta, articolata in 40 quesiti a risposta multipla, la candidata odierna appellante non risulta idonea con il punteggio di 19,5, per aver dato 29 risposte corrette, 9 errate e 2 non date. Il contenzioso investe il quesito n. 1, avente a oggetto i requisiti essenziali di sicurezza per la protezione dell’ambiente secondo l’art. 2 della Dir. 2006/42/CE. La Commissione, dopo una prima correzione che ammetteva la sola opzione n. 3, accoglie le segnalazioni dei candidati e considera esatte tutte le risposte; la candidata viene così inserita in graduatoria. Con successivo verbale la Commissione ritorna sul punto e ripristina la sola risposta n. 3, escludendo l’appellante dalla graduatoria. Il TAR Lazio-Roma respinge il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara l’appello infondato e concentra l’analisi sull’individuazione della risposta esatta. La norma di riferimento è il testo vigente dell’art. 2 della Dir. 2006/42/CE, recepita dal d.lgs. n. 17/2010 e modificata dalla Dir. 2009/127/CE, recepita dal d.lgs. n. 124/2012, che ha introdotto la lettera n-bis), ove si stabilisce che i requisiti essenziali di sicurezza per la protezione dell’ambiente si applicano unicamente alle macchine di cui al punto 2.3 dell’allegato I, cioè a quelle per l’applicazione dei pesticidi. L’unica soluzione corretta era dunque la n. 3.
Il Consiglio di Stato precisa che non rileva la circostanza, dedotta dall’appellante, che nella Gazzetta Ufficiale contenente la pubblicazione della direttiva non figurasse la modifica successiva: la risposta corretta va individuata nel testo vigente al momento della prova. Diversamente opinando, la Commissione avrebbe ingiustamente premiato i candidati con risposta difforme, con violazione della par condicio.
Il Collegio riconosce il triplo cambio di rotta dell’Amministrazione e l’incertezza ingenerata nei candidati, ma esclude che l’affidamento possa ritenersi prevalente. La sentenza di prime cure resiste alle critiche, avendo correttamente ritenuto la risposta conforme alla lettura piana della normativa comunitaria nella versione in vigore, frutto di modifiche consolidate rispetto alla data della prova.
Nessun rilievo assume la circostanza che altra Sezione del TAR Lazio abbia accolto 22 ricorsi analoghi. Quelle decisioni non sono state appellate e restano res inter alios; non hanno autorità di giudicato tra le odierne parti né natura di precedenti vincolanti. Il Collegio non ha il potere di ordinare all’Amministrazione l’estensione del giudicato inter alios, estensione confinata nella sfera dei poteri discrezionali dell’Amministrazione. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della condotta processuale dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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