Disparità di trattamento nella correzione dei quiz e riparametrazione della soglia (Cons. Stato n. 6048 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico la par condicio dei concorrenti impone di apprezzare l’identità delle situazioni non in base ai singoli quesiti somministrati, ma in relazione ai parametri utilizzati per determinare la soglia di idoneità. Se l’Amministrazione, per errori nella formulazione dei quiz, valuta una sessione su un numero ridotto di domande, la diversità delle batterie non giustifica l’omessa adozione di misure compensative a favore dei candidati dell’altra sessione. La riparametrazione della soglia minima di sufficienza, mediante proporzione aritmetica sul numero effettivo dei quesiti, ripristina l’uguaglianza sostanziale senza attribuire punti aggiuntivi. L’accoglimento del ricorso ha effetti limitati ai soli ricorrenti, secondo le regole sugli effetti soggettivi del giudicato, senza estensione erga omnes.
Il Fatto
Gli appellanti partecipano al concorso RIPAM per l’assunzione di personale non dirigenziale, area III, nei ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Sostengono la prova scritta nella sessione pomeridiana dell’11 luglio 2022 e non raggiungono la soglia di 21/30 necessaria per accedere alla valutazione dei titoli. I candidati della sessione mattutina, a fronte di quiz erroneamente formulati, ottengono la neutralizzazione delle relative domande, con valutazione su un numero ridotto di quesiti.
Gli appellanti ricorrono al TAR Lazio deducendo la disparità di trattamento e chiedendo la riparametrazione dei punteggi. Nelle more del giudizio l’Amministrazione annulla un terzo quesito della sessione mattutina, ampliando il divario. Il TAR rigetta il ricorso e dichiara improcedibili i motivi aggiunti, ritenendo diverse le posizioni per la disomogeneità delle batterie. Propongono appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sull’erronea valutazione della disparità di trattamento e sull’assunto che la riparametrazione avrebbe ampliato indebitamente la platea. La difesa erariale eccepisce l’estromissione delle Amministrazioni; l’eccezione è respinta, restando la legittimazione passiva in capo ai soggetti che si appropriano degli effetti del provvedimento finale, con la Commissione RIPAM necessario contraddittore.
La Corte muove dal dato istruttorio: per gli errori nei quiz della mattina, i candidati di quella sessione hanno visto valutare le proprie prove su un numero ridotto di domande, con abbassamento della soglia utile all’idoneità, mentre i candidati del pomeriggio sono stati valutati su 40 quesiti. Il TAR ha escluso la disparità valorizzando la diversità delle batterie; il Collegio non condivide tale conseguenza.
L’identità delle situazioni, si afferma, va apprezzata non sotto il profilo dei quesiti somministrati, ma con riferimento ai parametri impiegati per determinare la soglia di punteggio. La casualità della sessione non può tradursi in un vantaggio o svantaggio per alcuni concorrenti. La diversità dei quiz è requisito funzionale alla segretezza della prova, ma non è ragione sufficiente per omettere misure compensative dell’obiettiva disuguaglianza determinata dagli errori dell’Amministrazione.
Il rimedio indicato è la riparametrazione della soglia mediante proporzione aritmetica (21:40 = X:37), che consente agli appellanti di essere legittimamente ammessi senza attribuzione di punti e senza compromettere la posizione altrui, essendo rimasti posti disponibili. La Corte precisa che la soluzione non ha effetti erga omnes, ma è limitata agli appellanti secondo le regole sugli effetti soggettivi del giudicato, richiamando Cons. St., ad. plen., 27 febbraio 2019, nn. 4 e 5.
Pertanto il primo e il secondo motivo sono accolti, con assorbimento del terzo. In riforma della sentenza, si accolgono il ricorso e i motivi aggiunti, annullando i provvedimenti di esclusione nei soli limiti dell’interesse dei ricorrenti. Restano validi la graduatoria e gli atti di nomina degli altri concorrenti, fermo l’onere di integrazione con la posizione degli appellanti. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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