Mobbing nel pubblico impiego: onere di allegazione del danno-conseguenza (TAR Calabria n. 638 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego il mobbing si sostanzia in una condotta complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta dal datore di lavoro o dal superiore gerarchico con comportamenti ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti rispetto all’ordinaria gestione del rapporto ed espressivi di un disegno persecutorio. Ai fini del risarcimento è necessario accertare la molteplicità dei comportamenti a carattere vessatorio, l’evento lesivo della salute psicofisica, il nesso eziologico e la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio. Il danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali costituisce danno-conseguenza e non è in re ipsa: deve essere allegato e provato dal danneggiato, essendo esclusi i pregiudizi consistenti in disagi e fastidi.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Interno e segretario provinciale di una sigla sindacale, ha agito per ottenere il ristoro dei danni non patrimoniali asseritamente patiti a seguito di plurime condotte antisindacali e discriminatorie poste in essere dall’amministrazione datrice di lavoro tra il 2006 e il 2017. Ha dedotto demansionamento, dequalificazione e lesione dell’immagine, quantificando la pretesa in € 25.000,00 o nella diversa somma ritenuta equitativa.
Proposto analogo giudizio dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il ricorrente ha riassunto la causa davanti al giudice amministrativo dopo la declaratoria di giurisdizione. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse e, nel merito, l’infondatezza e l’intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta anzitutto le eccezioni di difetto di legittimazione e di interesse. Poiché la domanda non mira alla repressione della condotta ma esclusivamente al ristoro per equivalente, l’unico soggetto legittimato è il lavoratore, nella cui sfera giuridica si sarebbe manifestata la lesione; l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. permane anche in relazione a condotte risalenti.
Quanto alla prescrizione, il Tribunale la dichiara tardiva. Nei giudizi devoluti alla giurisdizione esclusiva in cui vengano in rilievo diritti soggettivi trova applicazione l’art. 2697 cod. civ. e, per il tramite dell’art. 39 c.p.a., l’art. 167, secondo comma, c.p.c.: le eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio vanno proposte a pena di decadenza nella prima memoria di costituzione. L’eccezione, in senso stretto, avrebbe dovuto essere formulata nel primo atto utile e non con la memoria in vista dell’udienza.
Nel merito, il Collegio qualifica i fatti allegati come una tipica ipotesi di mobbing discendente, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 1282 del 2015 e Cons. Stato, Sez. III, n. 2412 del 2015. L’appartenenza sindacale costituisce solo il movente della condotta, non una fattispecie autonoma. Un singolo atto illegittimo, o anche più atti, non è di per sé sintomatico di comportamento mobbizzante.
La domanda è infondata per difetto dell’elemento soggettivo e del carattere discriminatorio: i fatti, complessivamente considerati, appaiono ascrivibili a una situazione di forte conflittualità lavorativa. Manca inoltre la componente conseguenziale del danno. Il ricorrente si è limitato ad allegare la lesione della sfera esistenziale, senza dedurre conseguenze effettive e sufficientemente serie, come un cambiamento delle abitudini di vita o patologie da stress. Il danno non patrimoniale, richiamate Cass., sez. un., nn. 26972-26975 del 2008, non è in re ipsa.
Superflua risulta quindi l’ammissione della prova testimoniale, i cui capitoli sono inoltre in parte generici, in parte valutativi e in parte irrilevanti. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in € 4.000,00 e compensazione verso l’interveniente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 100 c.p.c. – Interesse ad agire
- Art. 167 c.p.c. – Comparsa di risposta