Silenzio assenso su autorizzazione stazione radio base e inefficacia diniego tardivo (TAR Lazio n. 299 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle istanze di autorizzazione alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica disciplinate dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, il silenzio-assenso si perfeziona decorso il termine perentorio previsto dal comma 10 senza che sia stato comunicato un provvedimento di diniego. La richiesta di integrazione documentale produce l’effetto di far decorrere nuovamente il termine solo se formulata entro i quindici giorni di cui al comma 6; le richieste tardive sono prive di effetti sui tempi di formazione dell’assenso. Il provvedimento negativo adottato quando il silenzio-assenso è già formato è inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990. L’amministrazione che intenda intervenire sull’assenso formatosi deve esercitare il potere di riesame con le garanzie dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e nei relativi presupposti.
Il Fatto
La società ricorrente presenta al Comune, il 10 febbraio 2023, istanza ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per realizzare una stazione radio base per telefonia mobile. La conferenza di servizi, indetta solo il 12 aprile 2023, si chiude con determinazione negativa per non conformità del sito al regolamento comunale, che vieta l’installazione nei pressi di edifici scolastici e aree sensibili. Seguono il preavviso di diniego, le osservazioni della società che invoca il silenzio già formatosi e, il 23 ottobre 2023, il diniego dirigenziale che recepisce la determinazione negativa.
La società impugna dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’annullamento previa tutela cautelare e l’accertamento del perfezionamento del titolo per silenzio assenso. Il Comune non si costituisce; si costituisce l’istituto scolastico vicino all’impianto. La sezione accoglie l’istanza cautelare con ordinanza e fissa la trattazione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il primo motivo, relativo alla formazione del silenzio-assenso. Il comma 10 dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 prevede che le istanze si intendono accolte se, entro il termine perentorio, non sia comunicato un diniego o un parere negativo dell’organismo competente ai controlli, né espresso un dissenso motivato da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
Il giudice chiarisce la portata del comma 6: il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta ed entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, dichiarazioni e integrazioni documentali, e da quel momento il termine del comma 10 riprende a decorrere. Nel caso concreto, nel termine dei quindici giorni l’amministrazione non ha fatto nulla; la conferenza di servizi è stata indetta solo il 12 aprile 2023. Il silenzio-assenso si è quindi perfezionato ben prima della chiusura negativa della conferenza.
Le richieste di integrazione menzionate nel diniego sono state formulate oltre il termine del comma 6 e vanno considerate prive di effetti. Il Tribunale svolge comunque una verifica subordinata: anche a non ritenere perentorio quel termine, alla prima richiesta del 12 aprile la società ha risposto il 17 aprile, sicché dalla data di integrazione sarebbe ricominciato il termine, con formazione del silenzio in epoca comunque anteriore al provvedimento impugnato.
Da ciò deriva l’inefficacia del diniego ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990. Il Comune, per intervenire sull’assenso già formato, avrebbe dovuto attivare il potere di riesame con le garanzie dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, evenienza non verificatasi. Il ricorso è accolto e l’atto impugnato è dichiarato privo di effetti, con assorbimento delle censure ulteriori per il loro carattere logicamente subordinato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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