Ritardo nella conclusione del concorso e risarcimento del danno da mancata progressione (Cons. Stato n. 6626 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ritardo abnorme nella conclusione di una procedura concorsuale integra gli estremi della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione, con presunzione di colpa desumibile dalla grave violazione dei termini di durata del procedimento. La nomina a vice ispettore si consegue solo al termine del corso di formazione, sicché non esiste un diritto alla ricostruzione della carriera né alla retrodatazione degli effetti della promozione: l’accertamento della decorrenza passa per un atto autoritativo rispetto al quale l’interessato vanta solo un interesse legittimo. Il danno da mancata progressione economica è liquidato equitativamente, ma non è configurabile il danno da perdita di chance quando nulla impediva la partecipazione ad altre selezioni, né il danno non patrimoniale meramente allegato. Spetta all’amministrazione proporre il pagamento entro il termine fissato ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm.
Il Fatto
La vicenda riguarda la procedura concorsuale indetta nel 2003 per la nomina a vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria e conclusa soltanto nel 2014. L’odierna appellante aveva impugnato davanti al TAR Lazio i provvedimenti di nomina, sia a vice ispettore sia a ispettore, nella parte in cui non ne disponevano la decorrenza anteriore, e aveva chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla patologica lentezza del procedimento.
Il TAR Lazio, Sezione Quinta, ha respinto integralmente il ricorso con la sentenza n. 10604/2022. Avverso tale pronuncia è stato proposto appello, articolato in motivi di error in iudicando e error in procedendo, incentrati sulla violazione dei principi del giusto procedimento, di uguaglianza e di par condicio, oltre che sul difetto di proporzionalità e sull’illogicità manifesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i propri precedenti (Cons. Stato n. 4757/2025, n. 668/2025, n. 5960/2023, n. 7471/2023, n. 10841/2023 e n. 8039/2024) e ne fa proprie le conclusioni. Sul primo versante osserva che, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 443/1992, la nomina a vice ispettore si consegue solo al termine del corso di formazione. Non sussiste quindi alcun diritto alla ricostruzione della carriera, poiché l’accertamento della decorrenza della promozione avviene mediante un atto autoritativo rispetto al quale l’interessato vanta soltanto un interesse legittimo.
Il passaggio di carriera presuppone l’avvenuto svolgimento del relativo corso formativo: accogliere la pretesa di retrodatazione comporterebbe un’inversione logica e cronologica tra due momenti distinti. La censura avverso il capo della sentenza che ha negato la retrodatazione è pertanto respinta.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio la ritiene parzialmente fondata. L’elemento oggettivo dell’illecito è costituito dal superamento del termine di 780 giorni stabilito dal D.M. 20 novembre 1995, n. 540; l’art. 11, comma 4, del d.P.R. n. 487/1994 esprime il principio generale secondo cui la durata delle operazioni concorsuali va contenuta entro termini predeterminati e ragionevoli. L’elemento soggettivo è desunto da una presunzione di colpa, ravvisabile nella violazione superiore al quintuplo del termine e non giustificata da fatti oggettivi e non imputabili all’amministrazione. Il nesso causale, ricostruito secondo il criterio del “più probabile che non”, è provato dalla ritardata attribuzione della nuova qualifica e dei relativi emolumenti.
Il danno è liquidato in via equitativa, in misura pari ai due terzi dello stipendio tabellare e ai due terzi del pregiudizio per l’impossibilità di conseguire i vantaggi economici legati alla progressione di carriera, con rivalutazione e interessi trattandosi di debito di valore. Il periodo di riferimento decorre dal settembre 2006 fino alla nomina effettiva.
Sono invece esclusi il danno da perdita di chance, poiché nulla impediva la partecipazione ad altri concorsi, e il danno non patrimoniale, meramente affermato e non provato. In accoglimento parziale, l’amministrazione deve proporre il pagamento entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm.; le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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