Concorso dirigente medico: bando non emendato prevale sulla circolare regionale (TAR Campania n. 1064 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il bando di concorso costituisce lex specialis della procedura e vincola l’amministrazione che lo ha emanato. Le sue clausole non possono essere disapplicate né integrate da una circolare regionale sopravvenuta, se non mediante un espresso provvedimento di autotutela adottato con il criterio del contrarius actus. Il principio di affidamento e quello di parità di trattamento tra i concorrenti impediscono di modificare le regole cristallizzate nella disciplina concorsuale in danno di chi vi ha fatto legittimo affidamento. È pertanto illegittima l’esclusione dei medici iscritti a corsi di specializzazione in discipline equipollenti o affini a quella posta a concorso, quando il bando ne consenta espressamente la partecipazione e non sia intervenuta alcuna rettifica.

Il Fatto

I ricorrenti, medici specializzandi iscritti al terzo, quarto e quinto anno di discipline equipollenti o affini alla cardiologia, partecipavano alla selezione indetta dall’A.S.L. Napoli 1 Centro per la copertura di otto posti di dirigente medico di cardiologia. Il bando, alla voce dei requisiti specifici di ammissione, richiamava l’art. 1, commi 547 e 548, della legge n. 145/2018 e ammetteva espressamente gli iscritti a corsi di specializzazione equipollenti o affini, prevedendo per essi una graduatoria separata e l’assunzione subordinata al conseguimento del titolo.

Con deliberazione n. 1411 del 26.07.2024 l’amministrazione disponeva la loro esclusione, richiamando una nota della Giunta regionale secondo cui gli specializzandi potrebbero concorrere solo nella branca oggetto della propria specializzazione, restando esclusa la partecipazione nelle discipline affini o equipollenti. I ricorrenti impugnavano la delibera e la nota regionale, invocando la violazione della lex specialis e del principio dell’affidamento. Il Tribunale, con ordinanza cautelare, ne disponeva l’ammissione con riserva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in via preliminare, dichiara la parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse riguardo ad alcune candidate, che hanno rinunciato o non hanno superato le prove, applicando l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La definizione di tali posizioni priva di utilità concreta l’eventuale accoglimento della domanda impugnatoria.

Nel merito, il Tribunale richiama, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., le argomentazioni svolte in un analogo precedente (TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 6390/2024). La difesa dell’Azienda sosteneva che solo il titolo di specializzazione fonderebbe l’equipollenza abilitante, e che il carattere derogatorio dell’ammissione degli specializzandi non sarebbe estensibile in via analogica a branche diverse da quella nella quale la formazione non è ancora completata.

La Corte ritiene di accordare preminente rilievo alla censura di violazione della lex specialis e del principio di affidamento. Non è contestato che il bando prevedesse come requisito specifico la specializzazione nella disciplina a concorso o in disciplina equipollente o affine, e che tale avviso non sia stato emendato con un espresso provvedimento rettificativo.

Si applica quindi il consolidato indirizzo pretorio (Consiglio di Stato, sez. III, n. 908/2022; Consiglio di Stato, sez. V, n. 1969/2013; Consiglio di Stato, sez. V, n. 7134/2003): il bando è lex specialis del concorso in forza del principio di affidamento e di tutela della parità di trattamento; le sue clausole non sono soggette a interpretazione integrativa diretta a evocarne significati impliciti; solo in presenza di ambiguità va prescelto il significato favorevole all’ammissione del candidato.

Pubblicando il bando, l’amministrazione si è autovincolata ad ammettere anche gli iscritti a corsi equipollenti o affini, e non ha contestato in punto di fatto il rapporto di equipollenza. L’esclusione è dunque illegittima. Il ricorso va accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati in parte qua e conferma dell’ammissione degli altri ricorrenti. Le spese sono compensate verso i soggetti per i quali si dichiara l’improcedibilità e poste a carico dell’Azienda per gli altri, con attribuzione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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