Carta docente: spese distratte al difensore antistatario, ottemperanza inammissibile (TAR Toscana n. 541 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto anche il pagamento delle spese liquidate con la sentenza da eseguire, la legittimazione attiva spetta esclusivamente al difensore in favore del quale le spese siano state distratte, non alla parte vittoriosa. Il provvedimento di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. instaura fra difensore e parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico titolare del diritto di intimare precetto e di chiedere l’esecuzione del giudicato in sede amministrativa. La domanda proposta dalla parte creditrice originaria è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione. Resta invece fondata, e va accolta, la domanda di ottemperanza relativa al beneficio sostanziale riconosciuto dal giudicato.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal Tribunale Ordinario di Firenze, sezione Lavoro, sentenza che accerta il suo diritto al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e all’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi legali o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria.
Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, la creditrice ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione non si è costituita. In camera di consiglio il Collegio ha formulato avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. su un possibile profilo di inammissibilità della domanda di pagamento delle spese, per difetto di legittimazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso nella parte in cui si domanda l’attribuzione della carta del docente. Dagli atti non risulta che la sentenza sia stata eseguita: il giudicato resta pertanto inottemperato. Il Ministero è ordinato a dare esecuzione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi legali o rivalutazione.
Il Tribunale dichiara invece inammissibile la domanda relativa alle spese legali liquidate nella sentenza da ottemperare. Le spese sono state distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. In virtù del provvedimento di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., si instaura fra difensore e parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti; tale rapporto, nei limiti della somma liquidata, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra cliente vittorioso e procuratore.
Da ciò deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede amministrativa. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 2015. La domanda della parte vittoriosa è quindi carente di legittimazione attiva.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione. Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, tenuto conto del carattere seriale della causa e del non elevato livello di complessità.
Nota della Redazione
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