Oscuramento dell’offerta tecnica: onere di provare il segreto commerciale (TAR Sicilia n. 2742 del 23.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’oscuramento delle offerte tecniche nelle gare pubbliche costituisce un’eccezione alla regola generale della trasparenza e, come tale, richiede non soltanto l’individuazione puntuale delle porzioni documentali da sottrarre all’accesso, ma anche la prova della sussistenza dei requisiti del segreto commerciale di cui all’art. 98, comma 1, del d.lgs. n. 30/2005. L’operatore economico deve dimostrare che le informazioni non sono generalmente note o facilmente accessibili agli esperti del settore, che hanno valore economico in quanto segrete e che sono sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle riservate. Il pregiudizio competitivo non può essere descritto in termini ipotetici, dovendosi indicare il meccanismo concreto attraverso cui l’ostensione consentirebbe ai concorrenti di replicare o sfruttare le soluzioni tecniche. La comparabilità delle offerte in gara è momento fisiologico e non coincide, di per sé, con la rivelazione di segreti commerciali.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava alla procedura negoziata indetta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori di upgrade del sistema di segnalamento su una linea ferroviaria siciliana. All’esito della gara presentava istanza di oscuramento dell’offerta tecnica, che la stazione appaltante rigettava con provvedimento del 6 agosto 2026, ritenendo non integrata la nozione di segreto commerciale e non adeguatamente motivata l’istanza.

La società impugnava il diniego davanti al TAR Lazio, che declinava la competenza in favore del TAR Sicilia, sede di Catania. Riassunto il ricorso, la ricorrente deduceva i vizi di legittimità del provvedimento di rigetto. La stazione appaltante eccepiva l’irricevibilità e l’inammissibilità del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di irricevibilità, fondata sulla pretesa inapplicabilità della sospensione feriale al rito superaccelerato in materia di oscuramento. La tesi muove dal richiamo, operato dall’art. 36, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, all’art. 55 cod. proc. amm. Il TAR ritiene l’eccezione infondata: il richiamo rileva al solo fine di individuare l’udienza in camera di consiglio, mentre la non applicazione del periodo feriale deriva dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 54 cod. proc. amm., disposizioni non richiamate dal codice dei contratti pubblici. Trattandosi di rito speciale con compressione dei termini di difesa, le relative norme, di carattere eccezionale, vanno interpretate in modo rigoroso e ristrettivo, con divieto di ermeneusi analogica. Il ricorso è pertanto tempestivo.

Quanto all’inammissibilità, il Collegio individua il provvedimento lesivo esclusivamente nel rigetto dell’istanza di oscuramento, contenuto nell’aggiudicazione. L’omessa impugnazione della nota precedente del 17 luglio 2026 non rileva, avendo essa carattere meramente interlocutorio ed endoprocedimentale.

Nel merito, il TAR riconosce che la ricorrente ha individuato puntualmente le porzioni dell’offerta da oscurare, ma rileva il difetto della prova analitica sui presupposti dell’art. 98 del codice della proprietà industriale. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato n. 2148 del 2026; Consiglio di Stato n. 8231 del 2025; TAR Lazio n. 11992 del 2026), il Collegio ribadisce che l’oscuramento è eccezione alla trasparenza. Le espressioni usate nell’istanza — “soluzioni proprietarie”, “know-how consolidato”, “metodologie innovative” — sono mere qualificazioni di parte e non elementi di prova della segretezza. Manca inoltre l’indicazione del meccanismo concreto attraverso cui l’ostensione consentirebbe ai concorrenti di replicare le soluzioni, essendo la comparabilità delle offerte momento fisiologico della gara.

Il Collegio censura, infine, il difetto di allegazione sulle misure di protezione adottate per mantenere riservate le informazioni: classificazione interna come riservata, accesso limitato, accordi di riservatezza, segregazione documentale, protocolli aziendali o sistemi di controllo degli accessi. L’art. 98, comma 1, lett. c), c.p.i. esige una protezione effettiva e adeguata, non essendo sufficiente una mera dichiarazione di parte. Il ricorso è quindi respinto in quanto infondato, con condanna della società ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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