Finanza di progetto: non è irrimediabile l’esclusione dalla gara se si può ancora partecipare (TAR Lombardia n. 909 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione degli atti di una gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, non può essere accolta qualora le questioni sollevate richiedano un approfondimento tipico della fase di merito e le contestazioni delle controparti facciano propendere per la sostanziale infondatezza del ricorso. Inoltre, il requisito del periculum in mora non può dirsi irreparabile quando la ricorrente conservi la possibilità di formulare un’offerta e partecipare alla gara, la cui scadenza del termine di presentazione delle domande è successiva alla camera di consiglio. In tale evenienza, la tutela cautelare è comunque negata.
Il Fatto
Una società attiva nel settore della gestione della sosta ha impugnato il bando di gara, il disciplinare e gli atti prodromici con cui un Comune lombardo aveva avviato una procedura aperta per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, della gestione integrata delle aree di sosta a pagamento e di quelle per i residenti. La ricorrente ha contestato la scelta del promotore e la documentazione di gara, deducendo profili di illegittimità “strutturali” che avrebbero impedito la formulazione di un’offerta consapevole e sostenibile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente aveva dedotto molteplici censure: il mancato inserimento della clausola sociale nella lex specialis; la carenza di indicazioni analitiche su elementi essenziali del servizio, come il numero degli addetti e le qualifiche professionali; l’asserita modifica sostanziale dell’oggetto della concessione nel passaggio tra le fasi della procedura; il difetto di istruttoria e motivazione nella scelta del promotore; l’inadeguatezza dell’asseverazione del piano economico-finanziario.
Il Giudice ha osservato che, in sede di delibazione sommaria propria della fase cautelare, non risultavano in atti elementi tali da impedire alla ricorrente un’offerta consapevole, considerato che il termine per la presentazione delle domande scadeva in una data successiva all’udienza camerale. Ha inoltre ritenuto che le puntuali contestazioni formulate dalle controparti, con particolare riguardo all’ampiezza degli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante, paressero deporre per la sostanziale infondatezza del ricorso.
Il Tribunale ha infine escluso la sussistenza di un periculum irreparabile, poiché la società avrebbe potuto ancora partecipare alla gara per l’affidamento del servizio. Le questioni sollevate, necessitando di un approfondimento tipico della fase di merito, non integrano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
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Nota della Redazione
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