Equivalenza tecnica delle offerte e sindacato sulla discrezionalità della commissione (TAR Sicilia n. 285 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti di forniture con caratteristiche standardizzate, il principio di equivalenza di derivazione unionale impone alla stazione appaltante di valutare la conformità sostanziale delle specifiche tecniche offerte rispetto a quelle del capitolato, senza attenersi a riscontri meramente formalistici. Il giudizio di equivalenza costituisce espressione di discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice ed è sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente illogico, irrazionale o fondato su palese travisamento dei fatti. Il concorrente che contesti l’aggiudicazione ha l’onere di indicare in modo puntuale e specifico gli elementi da cui emerga l’irragionevolezza del giudizio tecnico, non essendo sufficiente la mera non condivisibilità dello stesso.

Il Fatto

Un’azienda ospedaliera indice una procedura selettiva, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 36/2023, per la fornitura in noleggio quinquennale di un microscopio operatorio e dei relativi servizi di manutenzione full-risk, destinato a una clinica oculistica. L’affidamento avviene con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, in lotto unico. La società ricorrente partecipa offrendo un dispositivo conforme ai requisiti tecnici e contesta l’aggiudicazione alla controinteressata.

Secondo la ricorrente, il prodotto dell’aggiudicataria non rispetta due specifiche di minima: la messa a fuoco motorizzata con range di 75 mm, risultando di soli 70 mm, e le ottiche apocromatiche con obiettivo del diametro di 70 mm, risultando inferiore. Si deduce inoltre la nullità dell’offerta per il prezzo di riscatto pari a zero, che simulerebbe una compravendita a prezzo anomalo. La commissione, riconvocata, conferma il giudizio di equivalenza; la stazione appaltante aggiudica e la ricorrente propone ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale chiarisce preliminarmente un equivoco interpretativo. La ricorrente non ha censurato la scelta del criterio del minor prezzo: il richiamo all’art. 108, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 serviva solo a evidenziare che, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate, le specifiche tecniche sono vincolanti anche per la stazione appaltante, cui incombe l’obbligo di verificarne la piena conformità.

Nel merito, il Collegio rileva che lo stesso capitolato ammetteva offerte equipollenti, applicando il principio di equivalenza e richiedendo la dimostrazione dell’equivalenza con adeguate argomentazioni tecniche nella relazione dedicata. La commissione ha fatto proprie le considerazioni della relazione tecnica dell’aggiudicataria, ritenendo il microscopio equivalente sia per le ottiche apocromatiche sia per la messa a fuoco.

Il giudizio di equivalenza è espressione di discrezionalità tecnica. Richiamando un orientamento consolidato — Cons. Stato, sez. V, n. 4124 del 2024; Cons. Stato, sez. III, n. 6090 del 2024; Cons. Stato, sez. V, n. 1545 del 2024 — il Tribunale ribadisce che il sindacato giurisdizionale resta nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi, senza sostituire la valutazione del giudice all’apprezzamento di merito dell’amministrazione.

Il principio di equivalenza esige una verifica di conformità sostanziale e funzionale, non formalismi. Tuttavia, i rilievi avverso il giudizio della commissione non possono essere generici e apodittici: incombe sul contestante l’onere di indicare puntualmente perché l’apprezzamento sia erroneo o manifestamente irragionevole. Nel caso concreto la ricorrente non ha mosso censure specifiche alla valutazione, limitandosi a prospettarne la non condivisibilità.

Quanto al prezzo di riscatto pari a zero, la censura è infondata: il capitolato esclude espressamente che la proposta di riscatto sia oggetto di valutazione tecnica o economica ai fini dell’aggiudicazione, e la sua mancata indicazione non integra causa di esclusione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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