Silenzio della p.a. e obbligo di provvedere sull’istanza di adeguamento delle autorizzazioni (TAR Lazio n. 16842 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento è esperibile ogni qual volta l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere e, nei casi previsti dalla legge, anche per ottenere l’avvio di un procedimento officioso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Presupposto della condanna ai sensi dell’art. 117 c.p.a. è che al momento della pronuncia perduri l’inerzia dell’amministrazione e non sia venuto meno l’interesse ad agire. L’inerzia resta colpevole quando l’amministrazione non conclude il procedimento nel termine di riferimento o adotta un atto infraprocedimentale o soprassessorio, che non costituisce provvedimento ultimativo ma rinvio sine die. I profili ostativi dedotti negli scritti difensivi non integrano esercizio del potere amministrativo e non esimono l’ente dall’obbligo di assumere una determinazione espressa, positiva o negativa.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di un’autorizzazione amministrativa all’esercizio di servizi di linea di Gran Turismo sul territorio di Roma Capitale. Il 15 maggio 2025 ha depositato istanza diretta all’adeguamento della durata dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 4, commi 5 quater e 5 quinquies della L.R. Lazio 30/1998, come novellato dalla L.R. Lazio 66/2024, che prevede otto anni salvo rinnovi ad istanza di parte per periodi non superiori ad otto anni.

Roma Capitale non ha dato alcun riscontro. La società ha quindi proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento, per la declaratoria dell’obbligo di adeguamento e per la nomina di un Commissario ad acta in caso di protratta inerzia. L’amministrazione si è costituita confermando l’inerzia e sostenendo che la normativa regionale non trova applicazione perché violativa dei principi del diritto eurounitario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il perimetro dell’azione avverso il silenzio, richiamando l’art. 117 c.p.a. e l’art. 2 della legge n. 241/1990. Il presupposto della condanna è duplice: l’obbligo di provvedere e la persistenza dell’inerzia al momento della decisione, cui corrisponde il permanere dell’interesse ad agire.

Su questo punto il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata, da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 27/11/2024, n. 9543. La situazione di inerzia colpevole permane quando l’amministrazione non conclude il procedimento nel termine, ovvero quando adotta un atto infraprocedimentale o soprassessorio: tale attività non integra un provvedimento ultimativo, ma un rinvio sine die.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che Roma Capitale non ha dato seguito all’obbligo di provvedere sull’istanza della ricorrente. Le argomentazioni difensive dell’ente — segnatamente la pretesa incompatibilità della normativa regionale con il diritto eurounitario — sono dichiarate irrilevanti e ultronee in questa sede.

La ragione è netta: gli scritti difensivi non costituiscono la sede propria per l’esercizio del potere amministrativo, la cui cura spetta alla sola amministrazione competente mediante l’adozione del provvedimento amministrativo, ad oggi mancante. Roma Capitale è pertanto tenuta ad assumere una determinazione espressa, positiva o negativa, non potendo declinare il proprio obbligo.

In considerazione della complessità dell’istruttoria, il termine per adempiere è fissato in sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. La nomina del Commissario ad acta è rinviata all’ipotesi di effettiva e perdurante inerzia. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato ove versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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