Condono abuso maggiore in zona vincolata con vincolo posteriore all’opera (Cons. Stato n. 1815 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il condono edilizio di cui al d.l. n. 269/2003, convertito con l. n. 326/2003 non è precluso per gli abusi maggiori quando il vincolo paesaggistico sia sorto in epoca posteriore alla realizzazione dell’opera. In tale ipotesi il divieto legislativo non opera e l’istanza è astrattamente ammissibile, restando subordinata al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. È pertanto illegittimo, per violazione di legge e falso presupposto, il diniego che si fondi sul solo dato dell’esistenza del vincolo. Il silenzio assenso previsto dall’art. 17-bis della l. n. 241/1990 non si forma in materia di autorizzazione paesaggistica nei rapporti tra Regione e Soprintendenza, perché l’art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42/2004 dispone che l’amministrazione “provvede comunque” e non “in conformità” al parere non reso.
Il Fatto
La proprietaria di un fabbricato residenziale in area soggetta a vincolo paesaggistico, nel Comune di La Maddalena, presenta domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003. Il Comune trasmette l’istanza alla Regione per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; la Regione inoltra alla Soprintendenza una proposta di parere favorevole, corredata da valutazione tecnica positiva. La Soprintendenza non si pronuncia nel termine di novanta giorni.
Con nota del 9 febbraio 2017 la Regione comunica un preavviso di diniego, qualificando l’abuso come abuso di tipologia 1 e assumendo che il vincolo preesistesse all’opera. Segue l’avvio del procedimento di ritiro della proposta favorevole, sul presupposto che si fosse formato un silenzio assenso, e il provvedimento di ritiro del 7 giugno 2017. Il TAR Sardegna respinge il ricorso. Propone appello la proprietaria.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama la propria giurisprudenza: gli abusi maggiori non sono condonabili quando insistono su zona vincolata prima della realizzazione delle opere, con la conseguenza che la richiesta del parere paesaggistico risulta inutile, essendo il diniego atto dovuto. Il collegio cita sul punto C.d.S., Sez. VII, 9 febbraio 2026 n. 9997 e Sez. VI, 12 novembre 2025, n. 8846, con i precedenti ivi elencati.
Il passaggio decisivo è però di segno opposto a quello del TAR. La natura maggiore dell’abuso non è contestata, ma l’istanza di condono risale al 1975 e il vincolo paesaggistico è sorto solo con l’istituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena, ad opera della l. n. 10/1994. Il vincolo è dunque posteriore all’opera.
La Regione, nell’approvare le norme attuative, non ha introdotto limiti più stretti di quelli nazionali: l’art. 2, lett. c) ed e) della l.r. n. 4/2004 ammette il condono degli abusi maggiori in zona vincolata quando il vincolo sia posteriore alla realizzazione dell’opera e ricorrano le ulteriori condizioni di legge, tra cui il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. L’istanza era quindi astrattamente valutabile.
Gli atti impugnati poggiano sull’errato presupposto dell’inammissibilità del condono per il solo fatto del vincolo: ne deriva l’illegittimità per violazione di legge e falso presupposto, con annullamento degli stessi. La censura sul silenzio assenso è invece infondata: l’art. 17-bis della l. n. 241/1990 non opera in materia di autorizzazione paesaggistica, come già rilevato nella sentenza n. 4098/2022, poiché l’art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42/2004 prevede che l’amministrazione “provvede comunque”. La Regione deve pertanto riattivare il procedimento nello stato in cui versava alla data della nota del 9 febbraio 2017, entro trenta giorni dalla comunicazione, con condanna alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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