Revoca permesso soggiorno per condanna ex art 73 dPR 309/1990 senza automatismi (Cons. Stato n. 1813 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condanna definitiva per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, quando non riconducibile all’ipotesi di lieve entità di cui al comma 5, integra titolo autonomamente ostativo alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. La declaratoria di illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023 non enuncia un principio generale di divieto di ogni automatismo, né impone sempre una valutazione in concreto della pericolosità sociale del richiedente. L’Amministrazione non è tenuta a esaminare il percorso riabilitativo, l’inserimento lavorativo o la condotta di vita successiva, salvo che abbia scelto di motivare in tal senso. Ove il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno dia conto di tale valutazione complessiva, essa è sindacabile solo per erroneità o irragionevolezza ictu oculi evidente.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino albanese giunto in Italia nel 2016 come minore non accompagnato, aveva ottenuto dapprima il permesso di soggiorno per minore età, poi convertito in titolo per motivi di lavoro, con assunzione a tempo indeterminato presso una ditta di Trieste. Nel 2021 era divenuta irrevocabile la condanna a due anni e otto mesi, applicata su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso.

Il Questore di Trieste aveva quindi disposto la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il TAR Friuli Venezia Giulia, con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., aveva respinto il ricorso, ravvisando nel titolo di condanna un ostacolo automatico. Lo straniero ha proposto appello, lamentando la necessità di una verifica in concreto della pericolosità e la violazione dell’art. 8 CEDU, e in via subordinata ha sollecitato una nuova questione di legittimità costituzionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi. Il nodo è stabilire se la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023 — che ha caducato il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 nella parte relativa alle condanne non definitive per il fatto di lieve entità e a quelle per l’art. 474, secondo comma, cod. pen. — abbia introdotto un obbligo generalizzato di valutazione individuale.

La risposta è negativa. Il reato commesso non è sussumibile nell’ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ma rientra nella fattispecie base del comma 1, che conserva efficacia ostativa anche dopo la pronuncia della Consulta. La sentenza del giudice delle leggi, osserva il Consiglio di Stato, non enuncia un divieto assoluto di automatismi.

La norma è del resto il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra diritti dello straniero ed esigenze di ordine pubblico, considerato l’allarme sociale dello spaccio. Ne deriva che l’istruttoria del Questore si esaurisce nell’accertamento dell’elemento ostativo. Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato della stessa Sezione (Cons. Stato, Sez. III, n. 9839 del 2025, n. 9718 del 2025, n. 7387 del 2025, n. 6998 del 2025).

Il riferimento dell’appellante alle risultanze statistiche della Cass. pen. n. 45061/2022, sull’ampiezza del range quantitativo della lieve entità, non muta il quadro: permane il vincolo derivante dalla condanna irrevocabile. La Corte aggiunge un rilievo autonomo: nel caso concreto l’Amministrazione non ha applicato alcun automatismo espulsivo, ma ha motivato la revoca tenendo conto della condotta complessiva e delle deduzioni procedimentali, concludendo per l’insufficiente inserimento sociale. Una siffatta valutazione, ad ampia discrezionalità, è sindacabile solo per palese irragionevolezza.

Da qui il difetto di rilevanza della questione di costituzionalità in via subordinata, costruita sul presupposto — smentito — che sia stato applicato un automatismo. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 474 c.p.

Tutte le 177 sentenze sull'art. 474 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *