Condono in area vincolata e computo dei volumi preesistenti già sanati (Cons. Stato n. 7875 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le opere abusive che comportano nuova volumetria e nuova superficie in area sottoposta a vincolo paesaggistico non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, restando la sanatoria limitata agli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, previo parere dell’Autorità preposta al vincolo. Nel calcolo della volumetria edificabile su un lotto parzialmente edificato devono computarsi tutti i volumi e le superfici preesistenti, anche se già oggetto di condono edilizio, non essendo l’area idonea a esprimere una cubatura superiore a quella consentita dalla legge e dallo strumento urbanistico. Rileva la sussistenza materiale della volumetria al momento della domanda, restando irrilevante che la precedente istanza di condono non sia ancora stata esitata.

Il Fatto

L’appellante ha edificato un immobile residenziale in forza di licenza edilizia rilasciata nel 1970. Un primo ampliamento è stato oggetto di domanda di condono presentata nel 1986 ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/1985, accolta dal Comune nel 2012 limitatamente ad alcuni dei progetti indicati. Nel 1997 è stato realizzato un ulteriore ampliamento, con opere interne, modifiche dei prospetti, un vano tecnico, un barbecue e pavimentazioni, per il quale nel 2004 è stata presentata domanda di condono ai sensi della L.R. Toscana n. 53/2004.

Il Comune ha respinto l’istanza nel 2015, ravvisando la difformità dal PRG per la zona C1 e ritenendo che nel computo della volumetria assentibile dovesse rientrare anche quella oggetto del condono del 1986; con lo stesso provvedimento ha ingiunto la demolizione dell’abuso non condonato. Il TAR per la Toscana ha respinto il ricorso, affermando la computabilità di tutti i volumi esistenti. L’interessato ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta due questioni distinte: la sanabilità delle opere in area vincolata e il computo della volumetria disponibile. Sul primo punto richiama l’art. 32, comma 26, legge n. 326/2003, che ammette la sanatoria delle tipologie di illecito dell’allegato 1 solo nei limiti ivi previsti, e la lettura consolidata del comma 27, lett. d).

La giurisprudenza amministrativa citata — Cons. St. n. 1664 del 2016, Cons. St. n. 735 del 2016, Cons. St. n. 2518 del 2015 — ha stabilito che in area vincolata sono sanabili solo le opere minori senza aumento di superficie, ferme le ulteriori condizioni. Il collegio richiama anche la giurisprudenza penale, secondo cui il condono del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, con esclusione delle opere dei numeri 1, 2 e 3 (Cass. n. 40676 del 2016). Nel caso concreto si è in presenza di un aumento volumetrico in area vincolata, non sanabile.

Il secondo argomento è assorbito ma autonomamente sviluppato. Il TAR ha correttamente ritenuto che nel calcolo della volumetria complessivamente realizzabile vadano computati anche i volumi preesistenti, ancorché già condonati, secondo il principio espresso da Cons. St., Sez. IV, n. 2177 del 2008. La sanatoria della costruzione precedente non esclude il computo della volumetria presente ai fini della verifica dell’indice di fabbricabilità.

Il collegio precisa inoltre che è irrilevante che, al momento della domanda, la precedente istanza di condono non fosse stata ancora esitata: ciò che conta è la sussistenza materiale della volumetria sull’area, pacifica e preclusiva di ogni ulteriore edificazione. Quanto alle opere accessorie e interne, la censura è respinta perché non contemplate nell’originaria domanda e indicate solo con relazione integrativa del 2012, oltre il termine perentorio e senza dichiarazione di ultimazione entro il 31.3.2003 ex art. 32, comma 25, legge n. 326/2003. Respinta anche la doglianza sulle spese. L’appello è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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