Sopravvenuto difetto di interesse e superamento dell’atto ponte sui tetti di spesa (TAR Molise n. 248 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo a carattere meramente interinale, adottato nelle more dell’emanazione degli atti definitivi di fissazione dei tetti di spesa, perde efficacia in via retroattiva allorché sopravvenga il provvedimento definitivo che disciplina per l’intero periodo l’assetto dei rapporti. Ne deriva la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse, non essendo più configurabile alcuna utilità concreta e attuale ricollegabile all’eventuale annullamento dell’atto impugnato. La carenza sopravvenuta dell’interesse a ricorrere è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., costituendo l’interesse un presupposto indefettibile dell’esercizio della funzione giurisdizionale. La richiesta di rinvio della trattazione in attesa della definizione di giudizi di appello pendenti su atti connessi non integra le eccezionali ragioni richieste dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm..

Il Fatto

Quattro strutture sanitarie private accreditate con il servizio sanitario regionale hanno impugnato il provvedimento commissariale con il quale, in attesa dei decreti di fissazione dei tetti di spesa e dello schema di contratto di budget per il 2021, era stata disposta la proroga dei contenuti del decreto di budget dell’anno precedente. Il provvedimento “ponte” stabiliva inoltre il pagamento delle prestazioni mediante acconti pari al 90% del budget attribuito nell’anno precedente.

Le ricorrenti hanno dedotto la violazione della normativa in materia sanitaria, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’elusione di una precedente sentenza del TAR e la lesione del principio di affidamento. In sede cautelare il Tribunale aveva respinto le istanze. Successivamente il Commissario ad acta ha adottato il decreto definitivo sui tetti di spesa per il 2021, anch’esso impugnato e definito con sentenze di rigetto, avverso le quali pendono appelli. Le ricorrenti hanno chiesto il rinvio della trattazione in attesa di tali appelli.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i ricorsi per connessione ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm. e respinge la richiesta di rinvio, non ravvisando le eccezionali ragioni richieste dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm..

Nel merito della questione rilevata d’ufficio, il Tribunale osserva che il decreto definitivo ha stabilito per l’intero anno 2021 l’assetto dei budget e dei tetti di spesa applicabili alle strutture accreditate. Da ciò consegue che il provvedimento interinale impugnato ha irrimediabilmente perduto efficacia in via retroattiva, essendo stato soppiantato nella disciplina dei rapporti tra le parti dagli atti definitivi sopravvenuti. Il Collegio richiama sul punto la propria precedente pronuncia TAR Molise n. 317/2023.

La sopravvenuta carenza d’interesse riguarda tutte le domande veicolate con i ricorsi. Il Tribunale sottolinea come già in sede cautelare fosse emerso il ripristino dell’erogazione di acconti bimestrali pari al 95% del budget dell’anno precedente, con eventuale conguaglio.

Il Collegio richiama il disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede la rilevabilità d’ufficio della sopravvenuta carenza d’interesse, ribadendo che la persistenza dell’interesse può essere valutata dal giudice in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, a prescindere da eccezioni di parte. Sul tema richiama l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2014, che identifica l’interesse nel bisogno di tutela giurisdizionale con caratteri di concretezza e attualità del danno, e dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2018, che richiede una lesione concreta e attuale e un’effettiva utilità dell’eventuale annullamento. Richiama altresì l’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, che attribuisce all’interesse una funzione di filtro processuale.

I ricorsi riuniti sono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse, con integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti in causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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