Richiesta di integrazione indirizzata a soggetto diverso: travolti gli atti successivi (TAR Sicilia n. 2409 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di integrazione documentale relativa a una domanda di concessione edilizia deve essere indirizzata al soggetto espressamente indicato dal richiedente nell’istanza quale destinatario delle comunicazioni. L’invio a soggetto diverso, quando l’istanza sia redatta su modulo prestampato predisposto o comunque conoscibile dall’Amministrazione, integra un vizio procedimentale che inficia e travolge ogni attività amministrativa successiva. L’adempimento alla richiesta di integrazione, ove correttamente notificata, avrebbe presumibilmente consentito, allo stato della normativa all’epoca vigente, l’accoglimento dell’istanza; ne consegue l’illegittimità derivata degli atti successivi, compresa l’ordinanza di demolizione e i provvedimenti sanzionatori che ne dipendono.

Il Fatto

La ricorrente, comproprietaria di un edificio realizzato nel Comune di Carlentini, impugna l’ordinanza ingiunzione n. 7 del 27 settembre 2023, con cui è stata ingiunta la demolizione di parte dell’immobile ritenuta abusiva, nonché gli atti successivi, tra cui il provvedimento prot. 492 del 29 dicembre 2023 e l’atto prot. 11094 del 22 aprile 2024, con cui il Comune ha comunicato l’acquisizione del bene e dell’area di sedime e ha ingiunto il pagamento di una sanzione di 20.000,00 euro ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. 380/2001.

La costruzione era stata autorizzata con nulla osta del 30 agosto 1968, licenza edilizia n. 368 del 31 agosto 1968 e certificato di abitabilità del 23 settembre 1972. L’originario proprietario, con istanza del 29 marzo 1980, aveva chiesto la concessione per le difformità, indicando espressamente il destinatario delle comunicazioni. Le richieste di integrazione del 14 aprile 1980 e del 10 marzo 1982 furono invece indirizzate al solo alienante, e la pratica fu poi archiviata. Da qui i ricorsi, riuniti, introduttivo e per motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esclude la valutazione della memoria di costituzione del Comune, depositata in violazione del termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. La memoria non è qualificabile come replica, perché costituisce l’atto di costituzione e prende posizione sui motivi di ricorso. Il Comune, peraltro, aveva ricevuto la notifica del ricorso già il 7 febbraio 2024 e ben avrebbe potuto costituirsi tempestivamente.

Nel merito il Tribunale ritiene fondato il secondo motivo del ricorso introduttivo. Il Comune ha indirizzato le richieste di integrazione documentale a soggetto diverso da quello espressamente indicato nell’istanza del 29 marzo 1980. L’istanza era redatta su modulo prestampato, circostanza che non lascia margine per ritenere legittimo l’invio a soggetto diverso: il modulo è presumibilmente messo a disposizione dei privati dall’Amministrazione comunale, o comunque da questa ben conosciuto come modello correntemente utilizzato.

Tale erronea spedizione inficia e travolge ogni altra attività successiva dell’Amministrazione. Il Collegio sottolinea che l’adempimento alla richiesta di integrazione avrebbe presumibilmente consentito, allo stato della normativa all’epoca vigente, l’accoglimento dell’istanza. Il vizio procedimentale si propaga quindi agli atti successivi, determinandone l’illegittimità derivata.

Assorbiti ogni altro motivo e censura non espressamente delibati, i ricorsi vengono accolti e gli atti impugnati annullati. La complessità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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