Silenzio assenso inammissibile su condono in area vincolata e incompetenza Soprintendenza (TAR Sicilia n. 423 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di terzo condono edilizio nella Regione Siciliana, l’art. 24 della l.r. n. 15/2004 richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, sicché la sanatoria resta esclusa, ai sensi del comma 27, lett. d), per le opere realizzate in area vincolata in assenza o difformità del titolo e non conformi alla disciplina urbanistica, salvo che ricorrano congiuntamente le condizioni di legge, tra cui la riconducibilità dell’abuso alle tipologie 4, 5 e 6. Il silenzio assenso in materia edilizia è strumento di semplificazione e non di liberalizzazione: non si perfeziona con il mero decorso del tempo, ma richiede la sussistenza dei presupposti sostanziali del titolo, e va escluso quando l’istanza di condono ne sia priva. Nel procedimento di condono il parere dell’autorità preposta al vincolo è dovuto solo per gli abusi sanabili e, in difetto dei presupposti, assume carattere vincolato. L’ordine di riduzione in pristino conseguente al diniego di condono non spetta alla Soprintendenza, ma al Comune, cui compete la definizione del procedimento e l’adozione dei provvedimenti repressivi.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile adibito a civile abitazione in Taormina, aveva ampliato al piano attico il vano lavanderia preesistente e realizzato una unità immobiliare. Per tali opere presentava nel dicembre 2004 domanda di condono edilizio ai sensi della l. n. 326/2003, versando l’oblazione e integrando la documentazione presso la Soprintendenza nel 2019.
Con provvedimento del 6 novembre 2023 la Soprintendenza esprimeva parere contrario ex art. 32 l. n. 326/2003, rigettava l’istanza e ordinava la rimessione in pristino entro novanta giorni. Il ricorrente impugnava l’atto e la circolare dipartimentale richiamata, deducendo la formazione del silenzio assenso, l’incompetenza della Soprintendenza all’ordine di demolizione e il difetto di preavviso di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo del terzo condono in Sicilia. L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 rende non sanabili le opere realizzate su immobili vincolati in assenza o difformità del titolo e non conformi alle prescrizioni urbanistiche. Richiamata la Corte cost. n. 252 del 2022, che ha dichiarato illegittima la l.r. n. 19/2021 nella parte in cui ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, il Tribunale ne trae la conseguenza che i presupposti di condonabilità nella specie difettano.
L’opera consiste in ampliamento e chiusura del vano lavanderia con realizzazione di unità immobiliare, rientra nella tipologia 1 e insiste su area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il richiamo alle tipologie 1 e 3 esclude di per sé la presenza di opere minori condonabili, individuate nei nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1. Il diniego di nulla osta non è dunque censurabile.
Infondata è la tesi del silenzio assenso sull’art. 17, comma 6, l.r. n. 4/2003. La norma riguarda fattispecie di condono diverse e richiede l’attivazione di un apposito procedimento con perizia giurata, non esperito. In ogni caso il silenzio assenso postula la contestuale presenza di condizioni e presupposti sostanziali: la sua formazione va esclusa quando l’istanza di condono ne sia priva, con conseguente irrilevanza del richiamo al rapporto esaurito.
La motivazione per relationem è sufficiente, individuando il provvedimento gli estremi della circolare richiamata. Non è configurabile alcun legittimo affidamento sulla regolarizzabilità in ragione del tempo trascorso. Il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili e, in difetto dei presupposti, è vincolato; il carattere vincolato rende superflua la comunicazione di rigetto, non potendo il contenuto dispositivo essere diverso.
Fondato è invece il motivo sull’incompetenza della Soprintendenza. Il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, cui spettano i provvedimenti repressivi; l’autorità preposta al vincolo esprime il solo parere, pur vincolante. L’ordine di demolizione conseguente al diniego rientra nell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è quindi accolto nei limiti dell’annullamento dell’ordine di ripristino e rigettato per il resto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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