Condono edilizio e agibilità: serve la SCIA, non il certificato comunale (TAR Molise n. 1 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
A seguito del rilascio del condono edilizio, l’attestazione di abitabilità e agibilità dell’immobile non consegue più a un certificato rilasciato dall’Amministrazione comunale. Il testo vigente dell’art. 24 d.P.R. n. 380/2001, come novellato dal d.lgs. n. 222/2016, riconduce la materia al modulo procedimentale della segnalazione certificata di agibilità, che promana dall’interessato e deve essere corredata della documentazione prescritta dal comma 5. Il Comune, pertanto, non è tenuto a rilasciare d’ufficio la certificazione richiesta e può sospendere il procedimento, invitando il privato a presentare la segnalazione con gli allegati dovuti. La novella del 2016 ha modificato il solo modulo procedimentale, senza restringere l’ambito oggettivo di applicazione della disciplina, che resta retta dal principio tempus regit actum.
Il Fatto
La ricorrente, dopo un lungo iter procedimentale, otteneva nel settembre 2019 il condono edilizio per l’amplimento di un immobile di sua proprietà sito nel territorio di un Comune molisano. Con istanza dell’ottobre 2019 chiedeva quindi al Comune il rilascio del certificato di abitabilità, assumendo che esso costituisse atto immediatamente conseguente al rilascio della sanatoria, ai sensi dell’art. 24 d.P.R. n. 380/2001.
Il responsabile dell’Ufficio Tecnico, con nota del dicembre 2019, disponeva la sospensione del procedimento, rappresentando che la segnalazione certificata di agibilità doveva essere corredata della documentazione prevista dall’art. 24 del testo unico edilizio. A fronte di quello che assumeva essere un sostanziale diniego, la proprietaria impugnava la nota davanti al TAR Molise, deducendo violazione degli artt. 39 l. n. 724/1994 e 35 l. n. 47/1985, eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà con precedenti manifestazioni, difetto di motivazione e sviamento di potere. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dapprima dichiara la ricevibilità del gravame, avuto riguardo alla sospensione dei termini per agire disposta durante l’emergenza pandemica, dall’8 marzo al 3 maggio 2020, dall’art. 84 d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, e integrato dall’art. 32 d.l. n. 23/2020. Passa poi al merito e respinge il ricorso.
La tesi attorea si fondava sulla pretesa simmetria tra sanatoria e abitabilità: ottenuto il condono, il privato non avrebbe dovuto depositare ulteriore documentazione. Il Tribunale non condivide. L’art. 35, comma 19, l. n. 47/1985, richiamato dall’art. 39 l. n. 724/1994, connetteva in effetti il rilascio dell’allora certificato di abitabilità all’ottenimento del condono, salvo che le opere sanate non contrastassero con le disposizioni in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi. La giurisprudenza amministrativa ha però circoscritto le ipotesi di divergenza ai soli casi di specifiche condizioni igienico-sanitarie che violino norme regolamentari, espressione di esigenze locali e non attuative di disposizioni primarie.
Il punto decisivo è però altro. Il Collegio rileva che la questione attiene al modulo procedimentale, non al merito dell’abitabilità. L’art. 24 d.P.R. n. 380/2001, nel testo vigente dal 2016, prevede che la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e la conformità dell’opera al progetto siano attestate mediante segnalazione certificata, riconducibile alla disciplina generale della SCIA di cui all’art. 19 l. n. 241/1990. Il Comune ha quindi correttamente invitato la ricorrente a presentare essa stessa la segnalazione, non essendo più previsto il rilascio d’ufficio del certificato.
Quanto all’asserita applicabilità della novella alle sole costruzioni successive al 2016, il Tribunale oppone il confronto tra il vecchio e il nuovo comma 2 dell’art. 24: l’ambito oggettivo è rimasto identico, essendo mutato solo lo strumento. Soccorre inoltre il principio tempus regit actum, richiamato sulla scorta di TAR Campania, Sez. III, n. 4120/2023: al momento del condono, nel settembre 2019, la disciplina novellata era in vigore da quasi tre anni.
Prive di pregio sono infine le censure di difetto di motivazione e travisamento. La nota comunale, pur nella sua stringatezza, individua chiaramente la ragione del rifiuto nel vigente art. 24, comma 5, d.P.R. n. 380/2001, che elenca la documentazione da allegare alla segnalazione. Né rileva che il Comune fosse già in possesso degli atti: una volta affermato il modulo della SCIA, è l’interessato a dover produrre e autocertificare quanto necessario. La mancata costituzione dell’Amministrazione esime dal pronunciarsi sulle spese.
Nota della Redazione
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