Decorrenza del termine disciplinare e notifica per rifiuto del destinatario (TAR Lombardia n. 1 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, il termine di novanta giorni per la contestazione degli addebiti decorre dalla conoscenza integrale e certa della sentenza che conclude il giudizio penale, non essendo sufficiente la conoscenza del mero dispositivo o di estratti. La notificazione della contestazione si perfeziona, ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., con il rifiuto del destinatario di ricevere la copia, equivalendo a notifica in mani proprie. Grava sul militare che deduca la tardività l’onere di provare una diversa e anteriore data di conoscenza da parte dell’Amministrazione. Il divieto di bis in idem disciplinare opera solo a parità di fatto contestato, non quando le condotte, pur coeve, siano distinte.

Il Fatto

Il ricorrente, carabiniere scelto, nel febbraio 2017 era in servizio perlustrativo quando il Comandante di Compagnia lo trovò, insieme al collega, seduto a un tavolo di una pizzeria, lontano dal posto di controllo assegnato. Seguirono un procedimento disciplinare di corpo, concluso con la consegna per quattro giorni, e due procedimenti penali, l’uno per violata consegna e l’altro per falso ideologico nei fogli di servizio.

Il procedimento penale per falso si chiuse con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente all’esito positivo della messa alla prova, divenuta irrevocabile nel gennaio 2021. Il Comando Generale avviò quindi l’inchiesta formale e, ritenuta perfezionata la contestazione degli addebiti in forza del rifiuto opposto dal militare, irrogò la sospensione dall’impiego per tre mesi, con rideterminazione dell’anzianità e dimezzamento degli assegni. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe l’art. 1392, 1° comma, c.o.m. e il rispetto del termine di novanta giorni. Il Collegio ritiene infondata la censura sulla notifica tardiva: la contestazione si è perfezionata il 18 maggio 2021, quando il ricorrente, contattato al citofono durante la visita fiscale, rifiutò due volte di ricevere l’atto. Trova applicazione l’art. 139, comma 2, c.p.c., e la relazione di notifica redatta dall’ufficiale inquirente fa piena prova fino a querela di falso dei fatti in essa attestati.

Quanto alla data di conoscenza della sentenza penale, il TAR richiama Adunanza Plenaria n. 14 del 2022: la conoscenza deve essere integrale e certa. Il timbro in calce alla sentenza, letto approssimativamente come “17/2/2021”, è in realtà la data di deposito in cancelleria e non documenta la data di ricezione da parte dell’Amministrazione.

Tuttavia il ricorrente stesso, nella memoria difensiva del procedimento disciplinare e nelle dichiarazioni spontanee rese nel giudizio penale, ha riconosciuto che la piena conoscenza è avvenuta il 17 febbraio 2021. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, n. 6410 del 2023 e TAR Lazio, sez. I, n. 8756 del 2020: grava sul ricorrente l’onere di provare una diversa e anteriore data, non assolto. La comunicazione del Vice Comandante Generale è giudicata inconferente.

Il secondo motivo è respinto perché l’art. 1393, 1° comma, c.o.m. imponeva di attendere la conclusione del penale per fatti commessi in adempimento di doveri di servizio. L’art. 1392, comma 4, c.o.m. concerne l’inerzia nel coltivare un procedimento già avviato, non nell’avviarlo. Il terzo motivo è infondato: i fatti sanzionati con la consegna e quelli oggetto della sospensione sono diversi, ancorché coevi.

Il quarto motivo è respinto per irrilevanza delle incongruenze dedotte. La sanzione è proporzionata rispetto al minimo edittale di un mese e ai criteri dell’art. 1355 c.o.m.; il richiamo all’art. 1349, comma 2, c.o.m. esclude la giustificazione dell’ordine. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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