L’incapienza di bilancio non ostacola l’ottemperanza al giudicato sul diritto del docente (TAR Lombardia n. 58 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza di disponibilità finanziaria nei competenti capitoli di bilancio non può ostacolare la soddisfazione del creditore della pubblica amministrazione, perché le norme di bilancio hanno efficacia meramente interna. L’Amministrazione deve quindi dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, anche mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, legge n. 669/1996, applicabile al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. La presunta incapienza dei fondi, se non documentata, resta una mera affermazione difensiva e il suo accertamento spetta eventualmente al commissario. Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, costituisce condizione di ammissibilità del ricorso per ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ottiene dal Tribunale ordinario di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto alla Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della Retribuzione Professionale Docente, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La sentenza, notificata al Ministero e alle articolazioni dell’Avvocatura dello Stato, non viene impugnata e passa in giudicato. L’Amministrazione esegue solo il pagamento delle spese legali, lasciando inadempiute le altre statuizioni. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, la docente propone ricorso al TAR Lombardia per l’ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Ministero resistente si difende sostenendo che la sentenza non accerta un diritto a una somma di denaro ma una riparazione in forma specifica, e imputa i ritardi alla mole del contenzioso di massa. Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione sulla RPD: la sentenza del giudice del lavoro ha a oggetto una vera e propria somma di denaro, oltre interessi e rivalutazione, e il ricorso investe espressamente anche questa statuizione.
Sulla Carta del Docente, il Tribunale rileva che la presunta incapienza finanziaria non è documentata agli atti, ma costituisce solo un’affermazione della difesa erariale priva di riscontro oggettivo. All’accertamento provvederà eventualmente il commissario, come del resto ritenuto dalla sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 299 del 20.12.2024, prodotta dalla difesa erariale.
Il passaggio centrale attiene al vincolo di bilancio. Per il futuro l’attribuzione del beneficio resta sottoposta a un unico plafond; per il passato il vincolo dei singoli esercizi, già consumato dai docenti di ruolo, non preclude l’esecuzione, ma opera il vincolo dell’esercizio in corso, temperato dall’obbligo dello Stato di reperire nuove risorse per onorare i debiti accertati giudizialmente, secondo i principi delle sentenze CEDU Cocchiarella (29 marzo 2006) e CEDU Gaglione (21 dicembre 2010). Diventa quindi determinante un meccanismo di pagamento che superi l’eventuale temporanea incapienza.
Il Collegio applica l’art. 14, comma 2, legge n. 669/1996, pacificamente applicabile al giudizio di ottemperanza, che consente al dirigente responsabile di disporre il pagamento mediante speciale ordine di pagamento in conto sospeso, con reintegro dei capitoli a carico del fondo di riserva. Richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa (TAR Roma n. 3062/2015, TAR Catanzaro n. 858/2013, TAR Pescara n. 489/2022, TAR Bari n. 1560/2021) e conferma che le norme di bilancio sono vincoli di efficacia interna.
Accertato il giudicato e decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del 19.10.2023, il ricorso è accolto. Il Ministero è condannato a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione; in caso di persistente inadempimento è nominato commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico, che potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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