Carta docente e ottemperanza: la capienza di bilancio non ostacola l’esecuzione (TAR Lombardia n. 59 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando la sentenza di condanna abbia ad oggetto una prestazione determinata o agevolmente determinabile mediante operazione aritmetica, senza che la stessa assuma carattere condizionato. L’Amministrazione che non alleghi né documenti la mancata attivazione del beneficio economico dovuto incorre in inadempimento, con conseguente accoglimento del ricorso. La presunta incapienza finanziaria dell’ente debitore non è idonea, di per sé, ad ostacolare la soddisfazione del creditore: le norme di bilancio operano come vincoli di efficacia meramente interna e l’esecuzione va assicurata anche mediante il pagamento in conto sospeso.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 51/2024 del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva accertato il diritto ad ottenere la Carta elettronica del Docente per tre anni scolastici, per l’importo di 500,00 euro annui, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione.

La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Decorso il termine dilatorio, la ricorrente ha adito il giudice amministrativo lamentando l’inerzia dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito, sostenendo la qualificazione della condanna come generica o condizionata e l’assenza di copertura finanziaria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti processuali. La sentenza ottemperanda è passata in giudicato, integrando la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. È inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Collegio precisa che, dopo la riforma di cui al d.lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale.

Nel merito il ricorso è fondato. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti sulla mancata attivazione della Carta. Richiamando i principi in tema di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), il Collegio accoglie la pretesa.

Respinta la tesi dell’Avvocatura, il Tribunale esclude che la sentenza contenga una condanna generica: l’importo è determinabile con un calcolo aritmetico. Parimenti escluso è il carattere condizionato della condanna, non subordinata ad alcuna condizione.

Quanto alla dedotta incapienza finanziaria, il Collegio rileva che essa non è documentata, ma solo affermata dalla difesa erariale. In ogni caso l’art. 14, comma 2, l. n. 669/1996 consente il pagamento in conto sospeso mediante speciale ordine di pagamento. La giurisprudenza amministrativa richiamata conferma che l’esecuzione deve avvenire anche in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, poiché le norme di bilancio hanno efficacia meramente interna.

Il Ministero è pertanto condannato a dare esecuzione nel termine di 120 giorni. Per il caso di inutile decorso, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, quale organo ausiliario del giudice, con compito intrinsecamente obbligatorio. Le spese sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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