Condono edilizio in area vincolata: condizioni cumulative e irrilevanza della compatibilità paesaggistica (TAR Marche n. 403 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di condono edilizio relativo a opere ricadenti in area assoggettata a tutela integrale è legittimo quando il Comune applica ragioni di tipo giuridico e non una valutazione tecnica di conformità, non essendo perciò necessaria l’acquisizione preventiva del parere della Commissione edilizia integrata. Le condizioni di condonabilità previste dal d.l. n. 269/2003 devono ricorrere cumulativamente, sicché la mancanza di una sola di esse è sufficiente a escludere la sanatoria. La presentazione della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 1, comma 37, legge n. 308/2004 non sospende il procedimento di condono edilizio e rileva ai soli fini penali, senza implicare l’ottenimento della sanatoria amministrativa.
Il Fatto
I ricorrenti, eredi degli originari istanti, impugnavano il provvedimento del 25 giugno 2008 con cui il Comune di Fano aveva respinto due domande di condono presentate il 1° aprile 2004 ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269/2003. Le opere consistevano in una struttura con pali in ferro per un telo frangisole, un palo di illuminazione, un casotto in plastica e una recinzione.
Il diniego si fondava sul contrasto con l’art. 2, lett. g), legge regionale, perché gli interventi ricadevano in area di tutela integrale interessata dai vincoli “Arzilla Fosso Sejore”, “litorali marini” e “area floristica”. I ricorrenti deducevano il difetto del previo parere della Commissione edilizia integrata, l’insufficienza della motivazione e la mancata considerazione della domanda di compatibilità paesaggistica inoltrata il 31 gennaio 2005.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il motivo di natura formale. Stante la specialità del procedimento di condono rispetto all’ordinario rilascio del permesso di costruire, manca una previsione che imponga l’acquisizione preventiva del parere della Commissione edilizia integrata, che resta tutt’al più facoltativa. Il rilascio del condono è subordinato soltanto alla verifica dei presupposti fissati dal legislatore, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 1757 del 2019.
Nella specie il Comune non era chiamato a una valutazione tecnica di conformità dell’opera, ma all’applicazione di ragioni di tipo giuridico. Ne deriva l’infondatezza anche della censura sulla motivazione: il diniego è sufficientemente sorretto dalla preclusione derivante dalla collocazione dell’area in zona di tutela integrale, con vincoli paesaggistici e ambientali che escludono qualsiasi intervento.
Il Tribunale ricostruisce le condizioni di condonabilità ai sensi del d.l. n. 326/2003: opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza, parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Tali condizioni devono sussistere cumulativamente, per cui la mancanza di una sola esclude la sanatoria. Non sono in alcun modo sanabili le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici.
Quanto alla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, il Collegio esclude che la legge preveda una sospensione dell’iter del condono in attesa della sua definizione e nega i profili di irrazionalità denunciati. L’accertamento ex art. 1, comma 37, legge n. 308/2004 rileva esclusivamente sul piano della responsabilità penale degli autori dell’abuso, in virtù del tenore testuale della norma, di natura eccezionale e di stretta interpretazione, e della mancanza di norme di coordinamento con la disciplina del condono edilizio, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 5251 del 2022. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della risalente natura del giudizio.
Nota della Redazione
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