Onere della prova sulla data di realizzazione dell’opera per il condono edilizio (TAR Marche n. 402 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, grava sul richiedente l’onere della prova circa l’epoca di realizzazione dell’opera che si assume ultimata prima del termine fissato dalla legge per usufruire del beneficio. Per il principio di vicinanza della prova, solo l’interessato può fornire documentazione certa e univoca sull’epoca di costruzione, non potendosi esigere dall’amministrazione un controllo capillare del territorio. L’amministrazione può tuttavia avvalersi degli elementi indiziari desumibili dalle aerofotogrammetrie. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le consulenze di parte non costituiscono prova privilegiata della preesistenza del manufatto. In difetto di prova rigorosa resta integro il potere di negare la sanatoria e il dovere di irrogare la sanzione demolitoria.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato nel 2004 una domanda di condono edilizio per un immobile demolito e ricostruito con destinazione a locale deposito. Il Comune, previa comunicazione dei motivi ostativi, ha respinto l’istanza rilevando che le opere erano state realizzate dopo il termine utile, come risultava da certificazione aerofotogrammetrica da cui il manufatto non figurava nelle riprese digitali a colori.

Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo violazione dell’art. 32 legge n. 326/2003, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che le fotografie erano state scattate nell’intervallo tra demolizione e ricostruzione e ha prodotto planimetria, dichiarazioni di terzi e, in corso di causa, una relazione di indagine aerofotogrammetrica di parte. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama il ius receptum secondo cui il richiedente il condono deve provare l’epoca di realizzazione dell’opera. Il principio inquisitorio consente all’amministrazione di avvalersi di ogni mezzo probatorio, anche indiziario, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990. Tuttavia, nel settore edilizio, per il principio di vicinanza della prova, l’onere ricade sull’interessato, che è nella materiale disponibilità del bene.

La prova deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca: atti pubblici, licenze edilizie, documentazione contabile, contratti di allaccio alle utenze o prove tecniche di datazione. Il Collegio nega rilevanza alle consulenze di parte, che non sono mezzi di prova ma strumenti per valutare prove già acquisite. Analogamente, alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e alle dichiarazioni di terzi non è riconosciuto alcun valore privilegiato, perché non verificabili.

Nel caso concreto, il diniego risulta motivato sulle risultanze aerofotogrammetriche in possesso del Comune, delle quali il ricorrente non ha dedotto l’erroneità, limitandosi ad affermare che gli scatti erano avvenuti tra demolizione e ricostruzione senza fornire prova. I rilievi di parte non dimostrano né la superficie né la volumetria dell’immobile demolito, e le risultanze catastali risalgono a data successiva a quella utile.

Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto. In difetto di prove idonee a conferire ragionevole certezza sulla data di ultimazione e sulla consistenza dell’opera, resta integro il potere dell’amministrazione di negare la sanatoria. Le spese sono compensate in ragione della natura risalente del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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