Condono edilizio in area vincolata: insanabili gli aumenti di volumetria (Cons. Stato n. 423 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono suscettibili di sanatoria solo ove riconducibili agli interventi minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, privi di aumento di volume e superficie, conformi agli strumenti urbanistici e previo parere dell’autorità preposta al vincolo. Gli abusi maggiori, comportanti nuova volumetria o nuova superficie in zona vincolata, sono insanabili. Ne consegue che la qualificazione dell’opera come pertinenza è irrilevante, ove l’intervento abbia determinato aumento volumetrico. La mancata acquisizione del parere paesaggistico è censura superflua, poiché il presupposto della sanabilità difetta in radice. Il giudizio di compatibilità con i valori tutelati spetta all’amministrazione, non al proprietario.
Il Fatto
Il Comune di Treviso negava il permesso di costruire in sanatoria per opere consistenti nel ricavo di locali accessori all’attività commerciale esistente, mediante copertura di un cortile interno. Secondo la dichiarazione resa dall’interessato nella domanda di condono, le opere comportavano un volume di 50 mc e una superficie abusiva di mq 22,15. Il diniego si fondava su motivazione plurima: contrasto con le norme tecniche di attuazione del PRG, che in zona A.1 non consentono nuova edificazione; contrasto con l’art. 32, comma 27, legge n. 326/2003 in ambito vincolato; non riconducibilità dell’intervento alle fattispecie di cui all’art. 3, comma 3, legge regionale Veneto n. 21/2004.
Il TAR Veneto respingeva il ricorso, ritenendo assorbente e radicalmente ostativo il rilievo dell’ubicazione dell’opera in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 d.lgs. n. 42/2004. L’interessato proponeva appello, contestando la qualificazione dell’opera come pertinenza e l’assenza di nuovo volume.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi per connessione e li ritiene infondati. Quanto alla censura sulla motivazione plurima, il diniego risulta sorretto da un profilo autosufficiente e dirimente: l’insanabilità dell’opera perché ubicata in zona vincolata. Il primo giudice ha adeguatamente vagliato il rilievo, osservando che dalla domanda di condono e dalle foto allegate emerge la chiusura di un cortile con creazione di nuovo locale coperto e aumento volumetrico dichiarato dallo stesso interessato.
La tesi dell’appellante secondo cui la copertura di un cavedio di mq 22 non recherebbe pregiudizio ai valori paesaggistici è una valutazione soggettiva e assertiva, a fronte delle obiettive caratteristiche dell’opera. La Corte afferma che il giudizio di compatibilità tra le caratteristiche dell’intervento e i valori di tutela spetta all’autorità competente, non al proprietario o esecutore. L’argomento dell’opera interna confonde due significati: l’opera interna in senso urbanistico è quella collocata all’interno di un fabbricato e non incidente sulla sagoma percepibile dall’esterno; non è tale quella collocata in area privata che alteri la morfologia dell’area, restando soggetta al titolo per il vincolo gravante sulla zona.
Sul terzo motivo, relativo alla mancata acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica, la Corte richiama la disciplina dell’art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003. Per costante giurisprudenza, non sono suscettibili di sanatoria gli abusi maggiori di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1, realizzati su immobili vincolati, a prescindere dalla conformità urbanistica e dal carattere relativo del vincolo. Sono sanabili solo gli interventi minori di cui ai numeri 4, 5 e 6, previo parere dell’autorità preposta. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 9856 del 2024, sez. VII n. 3550 del 2025, n. 7428 del 2025, n. 6393 e 6392 del 2025, n. 3861 del 2025, oltre a sez. VI n. 1664 del 2016, n. 735 del 2016 e n. 2518 del 2015.
Nel caso concreto difetta in radice la qualificabilità dell’opera tra quelle ammissibili a sanatoria. Il parere dell’autorità preposta al vincolo costituisce adempimento superfluo a fronte dell’evidente non sanabilità dell’abuso. L’infondatezza dei motivi importa la conferma della sentenza, con irrilevanza delle ulteriori questioni in rito e nel merito. L’appello è respinto, con condanna degli appellanti in solido alle spese, liquidate in euro quattromila oltre accessori.
Nota della Redazione
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