Illegittima la richiesta di integrazione senza prova della spettanza del condono (Cons. Stato n. 422 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento del ricorso avverso il provvedimento che richiede l’integrazione di un’istanza di condono edilizio, fondato sulla genericità e sulla non adeguata dettagliatezza della richiesta di conguaglio, non forma giudicato sulla spettanza del bene della vita, cioè sulla condonabilità dell’abuso. L’effetto conformativo della sentenza non preclude all’Amministrazione la riedizione del potere, purché emendata dai vizi in quella sede riscontrati. L’accertamento del giudicato resta circoscritto all’illegittimità della richiesta di integrazione per come formulata, e non implica che le integrazioni non potessero essere richieste. Ne consegue che la mancata corresponsione delle somme dovute a conguaglio legittima il rigetto dell’istanza di sanatoria.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato nel 1986 istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985, avente ad oggetto l’ampliamento del piano terra e la sopraelevazione di un fabbricato residenziale. Il Comune aveva richiesto l’integrazione dell’istanza con perizia giurata e certificazione statica, oltre al conguaglio di oneri concessori e oblazione. Tale richiesta era stata annullata dal TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 507 del 2014, per genericità della motivazione in ordine agli importi dovuti.

In esecuzione della pronuncia il Comune aveva indicato analiticamente le somme ancora dovute a titolo di conguaglio. Non risultando versate, l’Amministrazione ha rigettato l’istanza. Il TAR ha respinto il ricorso avverso tale diniego, ritenendo insussistente il dedotto giudicato sulla spettanza della sanatoria. La ricorrente ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’oggetto del giudicato formatosi sulla sentenza n. 507 del 2014. Quella decisione aveva ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con cui il Comune richiedeva integrazioni documentali e il conguaglio di oneri e oblazione. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo la richiesta di conguaglio generica e non dettagliata sugli importi pagati e su quelli da corrispondere.

Da qui la conclusione centrale: il giudicato non ha ad oggetto la spettanza del condono, ma unicamente la perplessità della motivazione del provvedimento che chiede l’integrazione. L’effetto conformativo non esclude quindi una riedizione del potere, emendata dai vizi riscontrati. Non può condividersi la tesi dell’appellante secondo cui l’accoglimento del ricorso si sarebbe sostanziato nell’accoglimento delle richieste della parte.

Quanto alla pretesa esistenza di un diritto di credito del Comune, l’appellante argomenta dal contenuto del ricorso che aveva condotto alla sentenza n. 507 del 2014, ove si affermava l’avvenuto accoglimento della domanda. Il Collegio replica che quella sentenza ha accolto il ricorso solo per l’illegittimità della richiesta di integrazione, non perché in assoluto non consentita, ma perché nello specifico viziata. La tesi del silenzio-assenso non è del resto compatibile con un provvedimento che richiedeva integrazioni, evidentemente non necessarie ove l’effetto giuridico dell’accoglimento si fosse già prodotto.

Infine, sul dedotto valore confessorio della dichiarazione resa dal Comune nel giudizio del 2014, la Corte rileva che essa si riferisce a una diversa porzione dell’immobile: il Comune intendeva dire che la sanatoria era stata accolta per altre parti, non per quella in questione. Nessun valore confessorio può quindi attribuirsi a tale dichiarazione. L’appello è pertanto respinto, con assorbimento delle eccezioni in rito, e le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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