Silenzio della PA e sopravvenuta carenza di interesse: ricorso improcedibile (TAR Campania n. 1360 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, improntato all’impulso di parte, la sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso. La parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione: essa può dichiarare di non avere più interesse, provocando la presa d’atto del giudice. Questi può solo dichiarare l’improcedibilità, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La declaratoria consegue alla dichiarazione di soddisfazione della pretesa resa in udienza, quando la relazione depositata dall’amministrazione appaia circostanziata.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile confinante con quello dei controinteressati, aveva più volte contestato i titoli edilizi rilasciati dal Comune per opere in ampliamento. Con istanza del 13.2.2026 sollecitava la verifica di talune anomalie; l’amministrazione, con nota del 24.2.2026, replicava che la questione imponeva un’attenta e analitica verifica di tutti gli atti di assentimento e degli interventi realizzati.
Di fronte all’assenza di un compiuto riscontro, la ricorrente introduceva il giudizio per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna del Comune a provvedere, chiedendo altresì l’annullamento di plurimi permessi di costruire e di una variante. I controinteressati eccepivano l’inammissibilità del ricorso, per essere rivolto all’esercizio della autotutela su titoli risalenti ormai intangibili, e ne sostenevano comunque l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Nell’imminenza della camera di consiglio, il difensore del Comune depositava una nota con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica, oltre a relazionare sul procedimento in corso, chiedeva un ulteriore termine, non superiore a 120 giorni, per completare l’attività istruttoria.
Preso atto di tale relazione, il difensore della ricorrente dichiarava in udienza soddisfatta la pretesa fatta valere in giudizio. Il Tribunale rileva che, alla luce di questa dichiarazione, non può che prendere atto della sopravvenuta carenza d’interesse e dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
Il Collegio richiama il principio secondo cui la parte conserva la piena disponibilità dell’azione fino a che la causa non sia trattenuta per la decisione, potendo dichiarare di non avere interesse o rinunciare al ricorso. Ne deriva la sola presa d’atto del giudice, che non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse. A sostegno è citata Consiglio di Stato, sez. II, n. 918/2026.
La definizione in rito e il complessivo andamento del giudizio giustificano la compensazione delle spese. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile.
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Nota della Redazione
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