Condono edilizio in area vincolata: parere Soprintendenza è atto vincolato (TAR Sicilia n. 1814 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico le opere abusive sono sanabili solo se realizzate prima dell’imposizione del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, riconducibili alle tipologie minori di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. È irrilevante la natura relativa o assoluta del vincolo, poiché la preclusione opera anche in presenza di vincolo relativo. Ne deriva che il parere della Soprintendenza è atto vincolato e la sua adozione senza preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non determina annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Il vizio di disparità di trattamento non è configurabile in presenza di attività vincolata.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato istanza di condono ai sensi dell’art. 32 l. n. 326/2003 per regolarizzare un’unità immobiliare sita nel Comune di Lipari, consistente nella realizzazione di due servizi igienici. Il Comune ha concluso positivamente l’istruttoria urbanistica, invitando il ricorrente a produrre le integrazioni necessarie, tra cui il nulla-osta della Soprintendenza.

La Soprintendenza di Messina, in applicazione della circolare assessoriale n. 2 del 30.12.2022, ha espresso parere negativo alla richiesta di nulla-osta paesaggistico. Il ricorrente ha impugnato la nota deducendo violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omesso preavviso di diniego, difetto di istruttoria ed eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto ai titolari di immobili della stessa zona che avevano ottenuto pareri favorevoli prima della Corte cost. n. 252/2022. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, per effetto dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, la sanatoria in area vincolata richiede il concorso di tutte le condizioni previste dalla norma. La qualificazione dell’area come vincolata prescinde dalla natura assoluta o relativa del vincolo, stante il chiaro disposto legislativo.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 1, l. reg. Sic. n. 19/2021 e, in via consequenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima legge, qualificando le previsioni statali sui limiti massimi del condono come norme di grande riforma economico-sociale. Il CGARS, con la sentenza n. 836 del 2023, ha quindi superato il proprio precedente parere n. 291/2010, chiarendo che in Sicilia il terzo condono non è ammissibile neppure in presenza di vincoli relativi.

Nel caso concreto le opere consistono in due wc, rientrano nella tipologia dell’abuso 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, insistono su area di notevole interesse pubblico e risultano realizzate dopo l’imposizione del vincolo. I decreti assessoriali n. 5098/1966 e nn. 687, 688 e 689/1979, confermati e integrati dal D.A. 23 febbraio 2001, hanno apposto vincoli relativi senza soluzione di continuità sin dal 1966 e 1979.

Il primo motivo è infondato. Il parere della Soprintendenza costituisce atto vincolato: la preclusione della sanatoria è assoluta e l’Amministrazione non avrebbe potuto adottare una determinazione diversa. Trova pertanto applicazione l’art. 21-octies, comma 2, che esclude l’annullabilità per vizi procedimentali degli atti vincolati, mentre il terzo periodo della norma opera solo per i provvedimenti discrezionali.

Il secondo motivo è parimenti infondato: una volta accertata l’insanabilità, nessun approfondimento istruttorio era dovuto né si imponeva una valutazione di compatibilità paesaggistica. Il richiamo alla circolare n. 2 soddisfa l’obbligo di motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990. Non sussiste alcuna lesione dell’affidamento, trattandosi di atto interno di funzione istruttoria, né il vizio di disparità di trattamento, che presuppone attività discrezionale e non può invocarsi per perseverare nell’illegittimità. La richiesta istruttoria è respinta. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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